Antisindacale il cambio di CCNL sottoscritto con organizzazione più rappresentative, senza effettivo confronto sindacale

Stefano Guadagno
25 Marzo 2026

Costituisce condotta antisindacale il recesso unilaterale dichiarato dall’azienda dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappresentative e l’applicazione di diverso contratto non comparativamente più rappresentativo e recante condizioni complessivamente deteriori per i lavoratori, in assenza di previo confronto con le rappresentanze sindacali, così private del ruolo normativo alle stesse attribuito.

Questo, in sintesi, il principio affermato dal Tribunale di Trani, con sentenza n. 622 del 10 marzo 2026.

La vicenda processuale trae origine dal ricorso ex art. 28 della Legge n. 300 del 1970, con cui alcune sigle sindacali avevano convenuto in giudizio una società per l’accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dalla medesima società ed insita nel recesso unilaterale dal CCNL dei lavoratori delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione (CCNL TLC), sottoscritto dalle sigle sindacali allora ricorrenti, nonché nell’applicazione ai propri dipendenti del CCNL del settore dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management (CCNL BPO).

La sentenza in esame, nel decidere l’opposizione proposta dalla parte datoriale, muove dalla premessa che “ai fini dell’accertamento della condotta antisindacale ex art. 28 della L. n. 300/1970, non è richiesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, essendo sufficiente che il comportamento datoriale sia stato oggettivamente idoneo a comprimere, ostacolare o svuotare l’esercizio dell’attività sindacale ovvero a ledere le prerogative delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento”

Il Tribunale afferma quindi che la condotta contestata presenta tali connotati oggettivi di lesività, avendo inciso direttamente sulla titolarità negoziale delle OO.SS. firmatarie del CCNL TLC; sulla funzione regolativa e di garanzia demandata alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa; sulla possibilità per le organizzazioni sindacali di esercitare un’effettiva azione di rappresentanza e tutela degli interessi collettivi dei lavoratori coinvolti”.

In particolare, nella prospettiva della natura antisindacale della condotta datoriale, la sentenza si concentra sulla questione della maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi, evidenziando che la stessa “non può essere intesa in senso meramente formale, né ridotta al solo dato della stipulazione di un contratto collettivo, ma richiede una valutazione complessiva e sostanziale, fondata su una pluralità di indici quali: la diffusione territoriale dell’organizzazione; il numero degli iscritti; la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale di settore; la stabilità e continuità dell’azione sindacale; il riconoscimento, anche di fatto, da parte delle imprese e dei lavoratori del settore”.

Alla luce di tali criteri, il Tribunale conclude che “le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL TLC risultino pacificamente dotate di una rappresentatività storica e strutturata nel settore delle telecomunicazioni, avendo esse partecipato in modo continuativo alla regolazione collettiva di un comparto produttivo di rilevanza strategica, nonché alla stipulazione di accordi integrativi e applicativi relativi alle attività di call center e di assistenza outbound”. Viceversa, “il CCNL BPO è stato sottoscritto da associazioni datoriali e sindacali che, pur legittimamente costituite e astrattamente abilitate alla stipulazione di contratti collettivi, non risultano aver dimostrato, in atti, una rappresentatività comparativamente equivalente nel settore delle telecomunicazioni, nemmeno con specifico riferimento alle attività di call center riconducibili a tale comparto”.

Da ciò il Giudice fa discendere che “la stipulazione di un contratto collettivo da parte di soggetti sindacali non comparativamente più rappresentativi nel settore specifico non consente, di per sé, di incidere unilateralmente su assetti negoziali preesistenti, soprattutto laddove tali assetti risultino sorretti da una contrattazione collettiva storicamente applicata e da relazioni sindacali consolidate”.

La sentenza rammenta poi che alla contrattazione collettiva tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative è attribuita “una funzione di presidio e di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché di prevenzione dei fenomeni di dumping contrattuale. E, nella fattispecie, il Giudice ritiene che “l’applicazione del CCNL BPO abbia determinato un sensibile ampliamento delle possibilità di ricorso al lavoro a termine e in somministrazione, con percentuali superiori a quelle consentite dal CCNL TLC, nonché un allentamento delle causali e dei limiti posti all’utilizzo di tali istituti”. Tale ampliamento della flessibilità “si traduce in una forma di dumping normativo, idonea a incidere sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e ad alterare l’equilibrio competitivo tra imprese operanti nel medesimo settore”.

Sotto altro profilo, il Tribunale ravvisa una condotta antisindacale nella decisione di procedere alla migrazione contrattuale in assenza di un effettivo confronto con le organizzazioni sindacali e limitandosi a inviare una comunicazione informativa.

Alla luce degli aspetti sin qui esaminati, la sentenza ritiene “antisindacale il comportamento datoriale oggetto di causa che, per le modalità con cui è stato posto in essere e per il contesto in cui si colloca, è risultato oggettivamente idoneo a ostacolare e\o limitare l’esercizio dell’attività sindacale, incidendo negativamente sul libero svolgimento delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali”.

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