A tale domanda ha risposto la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 20601 del 18 giugno 2026).
La premessa dalle quale ha preso le mosse la Cassazione è quella secondo la quale, come è noto, i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 c.c. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma.
Come aveva in precedenza già precisato, la Cassazione ha affermato che “alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando”.
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio secondo il quale dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa).
Peraltro, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale la Corte ha inteso dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c. conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.
Ne consegue che la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso non è legittima. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso.
Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente - appunto - la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
In materia di ccnl si richiama Attività economiche diverse: quale CCNL deve applicarsi al rapporto di lavoro? nonché Antisindacale il cambio di CCNL sottoscritto con organizzazione più rappresentative, senza effettivo confronto sindacale