La responsabilità della struttura sanitaria per danni cagionati da terzi all’interno del presidio (pazienti o dipendenti) può essere ricondotta, in astratto, sia al contratto di spedalità (obbligazione accessoria di protezione), sia ai principi dell’illecito aquiliano. Tuttavia, essa presuppone, sul piano causale, che la condotta omissiva o commissiva dei sanitari abbia avuto un ruolo eziologico nella produzione dell’evento lesivo.
La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente in questo senso (ord. 27 ottobre 2026, n. 27833), in relazione ad una vicenda nell’ambito della quale un paziente, lamentando di essere stato aggredito all’interno del pronto soccorso da un soggetto, in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol, aveva agito in giudizio per ottenere dall’azienda sanitaria il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria ritenendo che la struttura sanitaria avesse violato il contratto di cura e assistenza che comprendeva il dovere di tutela dell’integrità fisica dei pazienti.
La Corte d’Appello aveva poi riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello principale e dichiarando assorbito quello incidentale. Il giudice d’appello aveva osservato, in particolare, che, da quanto era emerso dalle deposizioni testimoniali, l’aggressore si era sì mosso tra le varie stanze, ma era stato comunque sempre seguito da infermieri che ne vigilavano i movimenti. Inoltre, la condotta autonomamente e liberamente assunta dal soggetto poi rimasto leso, che si era avvicinato, aveva avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell’evento lesivo, così equiparando tale comportamento ad un fatto sopravvenuto, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale.
Nel respingere il ricorso proposto dall’originario attore, la Cassazione ha dapprima confermato che la responsabilità della struttura sanitaria ben può configurarsi, in virtù del contratto di spedalità e quale obbligazione accessoria, nei confronti del paziente che abbia subito l'aggressione di un terzo del pari ammesso alla struttura o di un dipendente della stessa. Tuttavia – ha precisato la Corte – nel caso di specie l’aggressore era stato seguito e controllato in ogni momento dagli infermieri e non si era mai avvicinato agli altri pazienti. Inoltre, nel formulare il giudizio per cui l’originario attore si era volontariamente ed improvvisamente avvicinato al soggetto aggressore, la Corte territoriale aveva qualificato la sua condotta come causatrice dell’evento.