Il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali. E’ intangibile o il datore può pretendere lo svolgimento della prestazione lavorativa?

Roberto Lama
23 Luglio 2025

Cass. civ. sez. Lavoro, Ord. n. 17383/2025 del 28 giugno 2025

La Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. n. 4435/2004; Cass. n. 16634/2005; Cass. n. 18887/2019) che la normativa in tema di festività infrasettimanali (L. n. 260/1949 e L. n. 90/1954) attribuisce al singolo il diritto di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze (civili o religiose che siano) conservando la normale retribuzione giornaliera. Conseguentemente, il datore di lavoro non può esigere l’espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate suddette. Tuttavia, tale diritto del lavoratore al riposo è derogabile dalle parti, posto che solo il diritto al riposo infrasettimanale è indisponibile e non può essere oggetto di rinuncia. Quanto sopra comporta che, nel caso in cui il lavoratore abbia acconsentito allo svolgimento della prestazione lavorativa in un giorno in cui ‘cade’ una festività infrasettimanale, egli avrà diritto, oltre che alla normale retribuzione giornaliera, anche alla retribuzione per le ore di lavoro prestate (con la maggiorazione riconosciuta alla maggiore gravosità del lavoro prestato in giornate festive). Detto diversamente, “la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all’accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati dalle OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato”.

Questo principio vale anche nei casi in cui il datore di lavoro eroghi un servizio pubblico essenziale, come tale offerto in via continuativa, cioè sette giorni su sette, con conseguente organizzazione dell’attività lavorativa su turni? Che ne è del diritto al riposo del lavoratore che, in base ad un determinato turno, è chiamato svolgere la prestazione lavorativa in un giorno in cui ‘cade’ una festività infrasettimanale?

 In quel caso il datore di lavoro, stante la natura pubblicistica dell’interesse sottostante allo svolgimento del servizio pubblico essenziale dal medesimo erogato, può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa?

La fattispecie concreta sottesa alla pronuncia che qui si commenta brevemente ha offerto lo spunto alla Cassazione di rispondere ai suddetti interrogativi.

La Corte d’Appello, sul presupposto della inderogabilità assoluta del diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, ha affermato che era onere del datore di lavoro dimostrare che l’indisponibilità del singolo lavoratore inserito in quel determinato turno rendeva impossibile garantire il servizio pubblico essenziale.

Al contrario, la Cassazione ha rilevato che la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare “se la disciplina collettiva, e il contratto individuale attraverso il richiamo a quello collettivo, nel regolamentare il lavoro in turni, non avessero già valutato le esigenze di contemperamento del diritto individuale al riposo nelle festività infrasettimanali con la necessità di assicurare l'operatività del servizio pubblico essenziale”. Pertanto, annullando la pronuncia della Corte territoriale, la Cassazione ha affermato che il giudice di merito è tenuto a “verificare se la previsione del lavoro secondo turni su sette giorni nella contrattazione collettiva applicata, non costituisce essa stessa una deroga al diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, deroga concordata tra le parti del rapporto di lavoro anche attraverso il richiamo nel contratto individuale alla disciplina collettiva”.

Se ne deve dedurre che le parti sociali, nel prevedere che l’organizzazione di lavoro sia fondata su turni di sette giorni, sono abilitate ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, il quale bilanciamento, senza negare in radice il diritto al riposo del lavoratore, deve essere tale da assicurare il predetto riposo “in modo compatibile con l'erogazione delle prestazioni indispensabili e pure con la necessità di assicurare che il diritto sia garantito in modo equo a tutti i lavoratori e non soltanto a coloro che ne abbiano rivendicato il godimento individualmente”.

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