In seguito ad un sinistro automobilistico in cui l’air bag non aveva funzionato, F.L., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna oltre alla società S. S.p.A., quale venditrice, anche Ford Italia S.p.A., qualificando quest’ultima come società produttrice del veicolo coinvolto nell’incidente.
Costituitasi in giudizio, Ford Italia S.p.A. negava la propria responsabilità in quanto la produttrice del veicolo era la società tedesca Ford Werke Aktiengesellschaft appartenente al medesimo gruppo industriale e ciò risultava dalla stessa fattura di vendita.
Secondo Ford Italia S.p.A. il fornitore non risponde del danno se il produttore è individuato e se comunque ne risulta comunicata l’identità al consumatore, come, a detta della società convenuta, era avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale di Bologna, nell’accogliere la domanda attorea, dichiarava la responsabilità extracontrattuale di Ford Italia S.p.A. per difetto di fabbricazione dell’air-bag. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna.
Contro la sentenza di secondo grado Ford Italia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi chiedendo altresì, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per acquisire la risposta ad alcuni quesiti.
Con ordinanza interlocutoria del 6 marzo 2023 la causa veniva rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine a una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto eurounitario.
Con la sentenza del 19 dicembre 2024 (oggetto di un nostro precedente commento, v. per un approfondimento sul nostro sito “La responsabilità per prodotto difettoso tra produttore e rivenditore”) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa indicando la corretta interpretazione della norma unionale oggetto di dibattito. In particolare, ha risposto alla Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che: può essere considerato produttore il fornitore di un veicolo che, pur non avendo materialmente apposto sul veicolo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti ai consumatori come tale, tenuto conto che la denominazione del fornitore coincide, nel termine più importante, con il nome, marchio o altro segno distintivo del vero produttore, che entrambi appartengono ad uno stesso gruppo di società e che il veicolo asseritamente difettoso incorpora il segno distintivo di entrambi”.
Con la sentenza in commento n. 32673/2025 la Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso i passaggi fondamentali della pronuncia della Corte di Giustizia, ha dunque recepito l’interpretazione da questa fornita nella causa C-157/23 “Ford Italia”, rigettando il ricorso. In particolare, la Cassazione ha ritenuto essere stata in quella sede “delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell’ottica di un - necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti - favor consumatoris”.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha altresì affermato che “Per concretizzare la tutela con la direttiva comunitaria occorre sempre interpretare questa in relazione al favor consumatoris che vi è insito, in quanto una ratio non può interagire con le specifiche applicazioni della norma se non è identificata in toto, vale a dire raffrontata e misurata con la concreta realtà giuridica che insorge da tali applicazioni. Il che è stato evidenziato con assoluta chiarezza, ut supra già rilevato e dimostrato, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza con cui ha risposto alla questione nella specie rilevante”.