Danno da cose in custodia e responsabilità ex art. 2051 c.c.

Camilla Maranzano
9 Giugno 2026

Con l’ordinanza n. 15662 del 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito principi importanti e ormai consolidati in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., soffermandosi in particolare sui profili relativi all’onere probatorio posto a carico del danneggiato.

1. – I fatti di causa

La sig.ra L.M., dipendente dell’impresa di pulizie C. soc. coop. p.a., appaltatrice dei lavori di pulizia, sanificazione e trasporto rifiuti a rischio di una Fondazione ospedaliera, mentre era in servizio, veniva colpita alla testa da una lampada portatile chirurgica (c.d. scialitica). A causa del trauma riportava lesioni gravissime con esiti permanenti.

La sig.ra L.M., al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, conveniva in giudizio la Fondazione, che a sua volta chiamava in giudizio l’impresa appaltatrice.

L’impresa di pulizie veniva autorizzata a chiamare in causa l’INAIL.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea e la sentenza di primo grado veniva confermata in secondo grado.

Per la Corte d’appello di Roma, così come già ritenuto dal giudice di primo grado, la sig.ra L.M. non

aveva provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l’evento di danno; neppure i consulenti erano stati in grado di stabilire se il sinistro fosse causalmente riconducibile a un normale impiego della lampada, ovvero ad un comportamento imprudente, anomalo, imprevedibile e/o abnorme della danneggiata.

Avverso la sentenza di secondo grado, la sig.ra L.M. ha proposto ricorso per cassazione che è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15662 del 22 maggio 2026 che ha tratteggiato lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. come vedremo nel prossimo paragrafo.

2. – Lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, il danneggiato non è tenuto a dimostrare la pericolosità intrinseca della res custodita.

L’imputazione della responsabilità prescinde da qualunque connotato di colpa ed il danneggiato deve allegare e provare esclusivamente il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res.

Invece, la capacità di vigilare la cosa (di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose) non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, bensì elemento estrinseco.

Secondo la Cassazione “l’intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall’ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l’obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018). Ciò in quanto «ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente […] dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023)”.

La Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha poi affermato che la Corte d’appello non ha tenuto in considerazione lo statuto della responsabilità da custodia come sopra ricordato, disattendendo sicuramente il riparto dell’onere probatorio, se non pure il canone della preponderanza dell’evidenza.

La Corte di merito ha erroneamente posto a carico dell’attore un preteso onere di asseverazione non richiesto dalla norma, “addossandogli indebitamente la prova di elementi ulteriori al solo nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l’evento di danno: vale a dire, la adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, della complessiva dinamica del sinistro, al di là della sola correlazione causale tra res custodita ed evento dannoso”.

Per la Cassazione l’argomento non è condivisibile e si pone in contrasto con i principi sopra richiamati e da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto, con riferimento al solo onere di asseverazione gravante sul preteso danneggiato, si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.

Nel caso di specie, era già stato accertato che l’evento di danno si fosse verificato come conseguenza del violento impatto con la res custodita e ciò basta, dice la Cassazione, “a ritenere assolto l’onere di asseverazione incombente sull’attore ai sensi degli artt. 2051 e 2697 c.c., e a fondare la responsabilità del custode, da individuarsi nel soggetto che ha la concreta disponibilità materiale sulla cosa …ovvero del fatto anche solo colposo del danneggiato ai sensi degli artt. 1227, comma 1, prima parte, e 2056 c.c.”.

Conseguentemente il giudice di secondo grado ha errato nel richiedere l’ulteriore prova della complessiva dinamica del sinistro, al fine di stabilire se il sinistro fosse causalmente riconducibile a un normale impiego della lampada, ovvero ad un comportamento imprudente, anomalo, imprevedibile e/o abnorme della danneggiata.

Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha altresì affermato che il fatto che l’attore sia tenuto a fornire la dimostrazione della sola correlazione causale tra res custodita ed evento dannoso – senza dover dare prova adeguata, completa e sufficiente, positiva e certa, della complessiva dinamica del sinistro -  “si ricava - a più forte ragione - dalla previsione di un onere della prova diversamente articolato, gravante, a seconda dei casi, sull’attore (preteso danneggiato) ovvero sul convenuto (custode), tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo), oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., dovendosi, altresì, precisare che, in relazione alla rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., non è richiesto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026)”.

2. - La prova del caso fortuito

La Cassazione ha poi affrontato il tema della “causa del malfunzionamento della cosa custodita”, elemento che resta del tutto estraneo all’onere di allegazione e di asseverazione gravanti sul danneggiato (come abbiamo visto la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita non è elemento a carico del danneggiato).

Il mero malfunzionamento, ha affermato la Cassazione, “non può assumere rilievo neppure quale caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), e cioè in relazione al contenuto della prova liberatoria che grava sul custode, il quale è costituito da un fatto “imprevedibile” e “imprevenibile”, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, non ravvisabile - quindi - in un possibile rischio correlato al fatto della res che il custode ha perciò assunto. Diversamente opinando, infatti, ciò basterebbe a mandare esente da responsabilità il custode rispetto a qualsiasi fatto dannoso cagionato dalla res custodita, e quindi a realizzare una inammissibile interpretatio abrogans della fattispecie, vanificando l’intento di responsabilizzare il custode della res; intento che, pur non integrando elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2051 c.c., ne rappresenta comunque la ratio”.

Secondo la Cassazione il custode per andare esente dalla responsabilità deve fornire “la prova degli stessi antecedenti causali dell’interazione, positivamente accertata come in concreto avutasi, tra cosa custodita e danneggiato stesso, ove si voglia sostenere che tale interazione sia da ascrivere a un caso fortuito o al fatto, anche solo colposo, del danneggiato e in modo tale da elidere il nesso causale tra cosa ed evento (e, solo in tal modo, con esenzione dalla responsabilità oggettiva in discorso)”.

La Cassazione, rilevata la fondatezza del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, invitando quest’ultima ad esaminare nel merito la domanda proposta da L.M., facendo stretta applicazione dei principi sopra illustrati, con particolare riferimento all’onere della prova gravante sull’attore che agisca ai sensi dell’art. 2051 c.c. e sul convenuto custode.

Altri articoli di 
Camilla Maranzano
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram