Con l’ordinanza n. 19848 del 15 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di licenziamento per giusta causa ritenuto illegittimo per difetto di proporzionalità.
Nel caso di specie, la soc. I. aveva contestato alla lavoratrice di avere all’interno del parcheggio della società proferito espressioni offensive all’indirizzo di un collega e di avergli ripetutamente sputato in faccia attingendo il collega medesimo e la vettura di questi. In ragione del predetto comportamento la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa.
La Corte di appello di Firenze, quale giudice del reclamo ex lege n. 92/2012, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo, per difetto di proporzionalità, il predetto licenziamento.
Avverso la sentenza di 2° grado, la società I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.
La Cassazione con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso proposto ritenendolo infondato.
In particolare, la Corte ha ricordato alcuni principi consolidati in tema di licenziamento e cioè:
Venendo al caso di specie, la Corte ha ritenuto genericamente formulata la critica con la quale la parte ricorrente aveva assunto la violazione di valori presenti nell’ordinamento e nella coscienza sociale per avere il giudice di merito escluso la sussistenza della giusta causa di recesso. Per la Corte la denunzia con la quale la Società assume la violazione di valori presenti nell'ordinamento e nella coscienza sociale sembra del tutto prescindere dal concreto accertamento di merito in quanto “la intera vicenda collocata nell'ambito dell'epilogo di una questione privata connotata da precedenti, insistenti pressioni da parte del collega nei confronti della lavoratrice sanzionata; questi, secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata, non aveva infatti accettato la fine della relazione sentimentale con la R… ed aveva posto in essere nei confronti della suddetta un comportamento insistente nel quale le lusinghe si alternavano alle offese; neppure è emerso nella condotta accertata ed in particolare con riferimento allo sputo una situazione di concreto pericolo per la salute del collega attinto”.
Per la Corte di Cassazione la decisione del giudice di secondo grado è in linea agli standard valoriali espressi dall'ordinamento e dallo stesso codice disciplinare adottato dalle parti collettive, in quanto “la rilevanza (anche in tesi penale e peraltro minima) dell'illecito ascritto è stata posta in relazione al quadro strettamente privato nel quale è maturato la condotta della lavoratrice e soprattutto alle ripetute (ed ingiustificabili) pressioni da parte del collega a fronte della manifestata volontà della R.. di voler ritenere chiusa la relazione (sentenza, pag. 5, in fine), pressioni che per la loro intrusività ed insistenza non appaiono a loro volta in linea con il rispetto della dignità personale oggetto di tutela da parte dell'ordinamento)”.
Ricondotto l'alterco ad una dimensione strettamente privata influenzata dall'atteggiamento del collega per la fine della relazione sentimentale, la Corte di Cassazione è passata all’esame degli altri motivi di ricorso.
In particolare, il quarto motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte che, nel valutare la gravità dell’episodio, ha affermato quanto segue: “la valutazione di gravità dell'episodio dello sputo non introduce un elemento di perplessità o contraddittorietà della motivazione attenendo tale valutazione al solo piano oggettivo della condotta, piano che non esaurisce la valutazione di proporzionalità che è invece stata effettuata, come prescritto, sulla scorta anche del criterio soggettivo e comunque di un complesso di circostanze ritenute prevalere sulla oggettiva gravità dell’episodio dello sputo”.
La Corte ha poi ricordato come l’esigenza del vaglio di proporzionalità sia stata ripetutamente affermata sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla Corte costituzionale in numerose pronunce nelle quali è stato ribadito che il “principio di proporzione” è “alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza il quale postula sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto (v. Corte cost. n. 197/1993 e giurisprudenza costituzionale citata)”.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite