Con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 la Cassazione ha accertato la condotta discriminatoria posta in essere da un istituto scolastico che non aveva garantito all’alunno disabile la parità dell’orario di frequenza, comprimendo in tal modo il diritto di quest’ultimo ad una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo.
1. - I fatti di causa
I genitori di D.R.G. hanno proposto davanti al Tribunale di Treviso un ricorso ai sensi degli artt. 28 del d.lgs. 150/2011 e 3 della legge n. 67 del 2006, con il quale hanno denunciato la condotta antidiscriminatoria asseritamente posta in essere dalla scuola dell’infanzia B.P. che il proprio figlio aveva frequentato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Nel ricorso i ricorrenti riferivano che durante l’anno scolastico 2019/2020 il proprio figlio, affetto da … ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, era stato oggetto, in ragione della sua disabilità, di una condotta discriminatoria da parte della scuola, che lo aveva obbligato all’uscita anticipata da scuola alle ore 14:30 a fronte di una frequenza sino alle ore 16:00 assicurata agli alunni normodotati della stessa classe.
Nel giudizio si è costituita la scuola che replicava come proprio, a causa della sua grave disabilità, l’alunno era stato ammesso a frequentare la scuola con orario scolastico ridotto, durante il quale era assistito da un insegnante di sostegno.
Deduceva inoltre che il bambino, se non adeguatamente supportato, teneva un comportamento potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri e che la riduzione dell’orario scolastico per l’anno 2018/2019 era stata prevista in conformità del piano educativo individualizzato (Pei) concordato con i genitori, mentre, per l’anno successivo, la proposta della scuola di mantenere un orario ridotto era stata dagli stessi rifiutata.
La Compagnia assicuratrice, chiamata in causa dalla scuola, si associava alle difese di questa ed eccepiva l’inoperatività della polizza.
Il Tribunale, accertata la condotta antidiscriminatoria, con ordinanza condannava la scuola convenuta al pagamento in favore del bambino di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e respingeva la domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa, essendo la copertura limitata a casi di morte, lesioni personali o danneggiamento a cose.
2. – Il giudizio di secondo grado
In secondo grado veniva accolto l’appello della scuola e rigettata la domanda dei genitori del bambino.
La Corte d’appello di Venezia ha premesso che “il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile in condizioni di gravità può ritenersi realizzato non già in dipendenza di un’astratta attribuzione di un determinato monte ore, bensì, previa definizione del piano educativo individualizzato o valutazione ad esso equivalente, mediante l’assegnazione di un insegnante specializzato in deroga per un numero di ore settimanali adeguato in concreto alla specifica patologia (o alla relativa evoluzione certificata dalla Azienda sanitaria locale competente), motivando specificatamente in ordine alle esigenze sottese all’adozione dell’atto, così da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell’alunno e il suo completo inserimento nell’ambiente scolastico”.
Secondo la Corte d’appello il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. Ciò premesso “l’indicazione di un monte ore settimanale di 30 ore anziché di 40 ore, secondo la Corte di Venezia, non costituisce condotta discriminatoria, né diretta né indiretta. Essa rappresenta, piuttosto, il frutto di scelte condivise anche dai genitori, elaborate sulla base delle condizioni psicofisiche del bambino risultanti dal profilo dinamico funzionale del…. , dal quale emergono gravi criticità in tutte le aree (cognitiva, dell’apprendimento, della comunicazione, relazionale e dell’autonomia personale), come confermato dalla psicologa che aveva partecipato al gruppo di lavoro per l’handicap operativo (GLHO)”. L’argomento era svolto anche facendo leva sull’accertata condivisione del Pei da parte dei genitori - come emerso dalla c.t.u. grafologica che aveva consentito di accertare l’autenticità della firma apposta in calce al documento e la sua riferibilità alla madre del minore.
In questo quadro, ad avviso della Corte territoriale, il mancato aumento delle ore di sostegno a copertura totale dell’orario scolastico avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 del codice del processo amministrativo, non potendo l’istituto scolastico aumentare discrezionalmente il numero di ore individuate nel Pei.
In definitiva, secondo il Giudice di appello, “la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, coincide con quella indicata nel piano, in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo l’istituto scolastico assicurare una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, risultando documentato come la permanenza del bambino oltre le 14.30 senza un’adeguata supervisione avrebbe potuto essere di pregiudizio anche per il minore medesimo”.
Avverso la sentenza di secondo grado i genitori del minore hanno proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di ricorso è stata sottoposta alla Corte la questione se, e a quali condizioni, possa ritenersi discriminatoria la condotta di una scuola dell’infanzia paritaria che non abbia garantito a un alunno con grave disabilità certificata la frequenza scolastica per l’intero orario ordinario invece garantito agli alunni normodotati della stessa classe.
3. – La sentenza della Corte di Cassazione n. 23363/2026
L’interrogativo, osserva la Cassazione, deve essere ulteriormente delimitato con riguardo a due aspetti che concorrono a caratterizzare la fattispecie:
La Corte ha accolto il predetto motivo di ricorso ritenendo che il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, abbia il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni.
La Cassazione ha chiarito che una riduzione dell’orario può ammettersi soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni “nell’interesse dello stesso alunno disabile, avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute”.
La riduzione, argomenta la Corte di Cassazione, “si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel Pei, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi”.
Nella sentenza in commento la Corte ha ribadito l’importanza del diritto all’istruzione del disabile, soggetto che deve poter contare sulla solidarietà della comunità intera e nei luoghi di svolgimento della sua personalità, diritto coessenziale alla dignità della persona umana e che impone che alle difficoltà di fatto si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi versa in una condizione di fragilità.
In ragione di ciò, la contrazione dell’orario di frequenza “non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola. Tale riduzione non può neppure rappresentare la soluzione a comportamenti problematici dell’alunno stesso”.
La garanzia di un orario di frequenza pari a quello degli altri studenti, dice la Corte, “non costituisce la conseguenza del portato formale del principio di eguaglianza, inteso come obbligo di assicurare un trattamento identico a tutti gli alunni indipendentemente dalle rispettive condizioni personali. Essa trova, piuttosto, il proprio fondamento nella dimensione sostanziale dell’eguaglianza, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione alla vita scolastica”.
La parità dell’orario di frequenza costituisce una manifestazione del dovere dell’istituzione scolastica di garantire una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo.
Le difficoltà organizzative o la complessità della situazione individuale dell’alunno non devono tradursi in una compressione del diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica di cui è portatore l’alunno con disabilità.
Del pari, una riduzione dell’orario, afferma la Cassazione, “non può costituire la risposta a comportamenti problematici dell’alunno. Anche quando il comportamento è complesso da gestire, la soluzione non può essere l’allontanamento, sia pure parziale, dalla frequenza scolastica”.
In questa prospettiva, continua la Corte, “l’eguaglianza non si realizza attraverso l’indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all’alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all’istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti, secondo la medesima logica alla base del piano educativo individualizzato”.
È l’amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona, non viceversa.
Nella sentenza in commento la Corte ha ricordato anche come il tempo, all’interno della scuola, rappresenti una delle dimensioni più rilevanti dell’esperienza educativa in quanto il maggior tempo trascorso a scuola “è anche qualità dello stare insieme e risorsa attiva, perché i processi cognitivi non sono né uniformi né lineari, richiedono pause, ritorni e momenti di rielaborazione. Questa esigenza di distensione temporale diventa ancora più significativa nella scuola dell’infanzia, dove la gestione del tempo, anche attraverso il ricorso a momenti dedicati al gioco, incide direttamente sulla progressiva acquisizione della consapevolezza di sé in rapporto agli altri e sulla costruzione dell’architettura cognitiva”.
La frequenza scolastica, rileva la Cassazione, è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione ai fini del complessivo sviluppo della sua personalità.
La Corte ha evidenziato come la condotta di accompagnare il bambino con disabilità all’uscita dell’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, costituisce “un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria”.
Essa si pone in contrasto con i principi di inclusione, di eguaglianza sostanziale e di pari opportunità educative, trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separatezza.
La Corte, nella sentenza in commento, oltre a richiamare gli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione – che convergono nel pretendere che la scuola sia realmente inclusiva e aperta a tutti – ha richiamato l’art. 12 della legge n. 104 del 1992 che garantisce “il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” e prevede che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”; e proclama che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.
Inoltre, rileva anche la legge n. 67 del 2006 atta a promuovere “la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità” “al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”.
All’art. 2 della predetta legge è definito l’ambito della discriminazione diretta (“quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”) e indiretta (“quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”).
Nella sentenza in commento la Cassazione ha ricordato come il quadro normativo sia stato arricchito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il cui scopo è quello di favorire, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro inerente dignità, e dal d.lgs. n. 66 del 2017, che sin dalla sua disposizione di apertura delinea l’inclusione scolastica come “impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica”, proteso a rispondere “ai differenti bisogni educativi” “attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”.
Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha dato il suo contributo riconoscendo come l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rinvenga il suo fondamento costituzionale nel principio personalista e la sua garanzia di realizzazione nei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione (sentenza n. 110 del 2022; n. 215 del 1987; sentenza n. 80 del 2010; sentenza n. 275 del
2016,
Con riferimento alla affermazione della Corte d’appello secondo cui il Pei, non essendo stato impugnato davanti al Tar nei termini di legge da parte dei genitori, sarebbe divenuto irretrattabile, la Cassazione ne ha dichiarato l’illegittimità in quanto l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile.
Sul punto la Cassazione ha affermato che “qualora il Pei preveda un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto a una condizione di disabilità tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, la mancata predisposizione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle misure di sostegno indispensabili ad assicurare la frequenza per l’intero orario ordinario si traduce in una limitazione del diritto dell’alunno disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico” e “Tale compressione, ove non trovi corrispondenza in una analoga riduzione dell’offerta formativa destinata agli altri alunni, costituisce una condotta discriminatoria, la cui cognizione rientra nella competenza del giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto, fino a disapplicarlo”.
In conclusione, la Cassazione nella sentenza in commento, accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 23363 del 16 luglio 2026 clicca qui: