Con la sentenza n. 135 del 26 febbraio 2026 il Tribunale Pescara, sezione lavoro, si è espresso sulla compatibilità della misura ‘Decontribuzione Sud’ prevista per l’occupazione in aree svantaggiate alle agenzie di assicurazione.
1. - I fatti di causa
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la società T. s.a.s., agente di assicurazione, ha proposto opposizione avverso l’atto di accertamento notificato dall’INPS in data 19.01.2025 con il quale era stato intimato il pagamento dell’importo di € 38.551,46 a titolo di agevolazioni contributive indebitamente godute dalla società nel periodo febbraio 2021 – maggio 2024.
Secondo l’INPS la società non avrebbe potuto beneficiare dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate “Decontribuzione Sud” in ragione del Codice Ateco posseduto dalla stessa, codice rientrante tra quelli propri delle imprese finanziarie escluse dai benefici contributivi in questione.
Al contrario per parte opponente l’azione di recupero intentata dall’INPS doveva considerarsi illegittima essendo la società un agente di assicurazione in gestione libera e dunque non appartenente al genus delle società finanziarie.
Nel ricorso la società ha contestato l’interpretazione data dall’INPS alla normativa sia interna che comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese nel contesto dell’emergenza del COVID-19 e della successiva crisi generata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, lettura che si poneva in espresso contrasto con il dato normativo.
2. – La sentenza del Tribunale di Pescara
Nella sentenza n. 135 del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha ricordato che la misura cd. “Decontribuzione Sud” è stata introdotta con il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod. dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126 con la finalità di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 tutelando i livelli occupazionali in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, ossia nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
L’agevolazione, finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese, consisteva in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.
L’agevolazione, ha ricordato il Tribunale, “è legata alla decisione assunta dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri”.
Possono accedere al beneficio, ha ricordato il Tribunale, i datori di lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
Il Tribunale ha ricordato che, “tenuto conto che il beneficio è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework”, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura anche le imprese operanti, per quanto qui interessa, “nel settore finanziario”.
Nell’autorizzare le predette agevolazioni, la Commissione Europea, dice il Tribunale, “ha escluso tutte le imprese appartenenti al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE, ricomprendente tutte le imprese svolgenti attività finanziarie comprese le attività di assicurazione, riassicurazione e fondi pensione e le attività a supporto dei servizi finanziari” (si v. il richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell’aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020: “the measure is open to all sectors except the financial sector … With reference to the NACE codes … the excluded sectors are: A1, A2, K and T”).
L’esclusione, ha ricordato il Tribunale, è stata recepita anche dalla circolare Inps n. 33 del 2021.
Tra tali attività escluse - quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” “Financial and insurance activities” - al n. 66 sono indicate “le attività degli agenti e broker di assicurazione”, categoria alla quale appartiene la società opponente la quale presenta un Codice Ateco n. 66.22.02.
Il Tribunale ha poi ricordato che la Commissione Europea in data 11.2.2025, rispondendo alla lettera del novembre 2024 (avente ad oggetto esclusione da contributi e sovvenzioni per gli intermediari assicurativi della categoria K della NACE con caratteristiche e dimensioni da PMI), si è espressa nei seguenti termini: “il settore finanziario, e in particolare le PMI del settore, non sono escluse dal beneficio degli aiuti di Stato”, poiché le “norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, e in particolare il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 … non escludono il settore finanziario”; il “settore finanziario è stato escluso dal beneficio di alcune possibilità di ricevere aiuti nel quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19 adottato dalla Commissione nel 2020” ed il motivo di tale esclusione “è l’esistenza di una disciplina degli aiuti di Stato specifica per le istituzioni finanziarie, la Comunicazione sul settore bancario del 2013, adottata nello stesso contesto di un grave turbamento dell’economia degli Stati membri e con lo stesso obiettivo di affrontare le conseguenze di tale turbamento”.
Il Tribunale ha ricordato altresì che nella comunicazione intitolata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, al punto 1.1. si legge: “Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza”; “Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE”; “Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di COVID-19 non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto, tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore bancario”; “Se, a causa dell'epidemia di COVID-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno diretto sotto forma di ricapitalizzazione della liquidità o di misure per le attività deteriorate, occorrerebbe valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii) della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno diretto non sarebbe considerata in condizione di dissesto o rischio di dissesto. Dal momento che si tratta di misure prese per affrontare problemi legati all'epidemia di COVID-19, rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario, che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati”.
3. – La legge di stabilità del 2025
Nel 2025 è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità chiarendo, nel comma 404, richiamando l'ultima decisione della Commissione europea C (2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, come, ha ricordato il Tribunale, “l'agevolazione “decontribuzione sud” di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n.178, troverà applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 (come ribadito dalla circolare INPS sul punto)”, riconducendo il riconoscimento dell'applicabilità dell'agevolazione, non più al codice Ateco assegnato all’impresa (che comunque non è previsto da alcuna norma di settore), bensì soltanto alla dimensione aziendale, distinguendo a tal fine, i datori di lavoro tra grandi imprese e medio piccole.
Il chiarimento è stato recepito dall’Inps (si legga la circolare n. 32 del 30.01.2025 contenente indicazioni e istruzioni per l’applicazione dell’agevolazione contributiva “Decontribuzione Sud Pmi”, introdotta, per il quinquennio 2025-2029, dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025).
Il Tribunale ha quindi concluso che anche le imprese di brokeraggio assicurativo, con sede nelle regioni del Mezzogiorno, potranno continuare a fruire per il futuro dell'agevolazione, a condizione che abbiano meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro.
Sempre nella sentenza in commento il Tribunale ha altresì ricordato che la legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) è intervenuta sull’ambito soggettivo di applicazione della decontribuzione Sud e dell’incentivo per l’assunzione di giovani under 36, introdotti dall’art. 1, commi 161-167 e 10-15, della L. n. 178/2020, chiarendo l’inclusione nel suo ambito di operatività anche delle agenzie di assicurazione.
Come visto in precedenza e come ricordato dal Tribunale, in sede di autorizzazione europea, tali misure erano state escluse per il settore finanziario, individuato nella sezione “K” della classificazione NACE, corrispondente alle divisioni ATECO 64, 65 e 66 e “ciò aveva determinato l’automatica esclusione anche degli intermediari assicurativi, nonostante la natura prevalentemente ausiliaria dell’attività svolta e la struttura dimensionale tipica di piccole imprese”.
Secondo il Tribunale i commi 860-862 dell’art. 1 della L. n. 199/2025 hanno introdotto una norma di interpretazione autentica, stabilendo che gli incentivi si applicano ai datori di lavoro che svolgevano attività riconducibili ai codici ATECO 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. La norma però limita il recupero degli sgravi al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024.
Dopo aver ampiamente chiarito il contesto di riferimento, il Tribunale ha affermato che non vi può essere dubbio “circa la qualificazione delle agenzie di assicurazione come piccole medie imprese con conseguente possibilità di fruire degli sgravi de quibus sin dalla data della loro introduzione”, non sussistendo elementi che consentono di poter equiparare l’attività svolta dalle agenzie di assicurazione a quella svolta dalle banche, dalle imprese di assicurazione e degli altri e diversi intermediari finanziari.
Secondo il Tribunale non appare sufficiente la coincidenza del solo Codice Ateco posseduto per poter ritenere legittima l’esclusione delle agenzie libere di assicurazione dalla fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla richiamata normativa in quanto “dette imprese non svolgono alcuna attività di natura strettamente finanziaria: non erogano mutui o prestiti, non ricevono depositi ma si limitano a svolgere attività agenziale assicurativa in nome e per conto della committente. Le imprese assicurative dei mediatori non possono, infatti, per requisiti reddituali e dimensionali essere equiparate agli istituti finanziari assicurativi”.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che la società opponente avesse fruito delle agevolazioni di cui al d.l. 104/2020 del tutto legittimamente in quanto “le modifiche normative da ultimo intervenute e sopra richiamate, depongono nel senso della non assimilazione delle imprese de quibus alle imprese finanziarie omettendo di dare rilevanza in via esclusiva al Codice Ateco posseduto ma conferendo rilevanza alle dimensioni dell’impresa stessa, dimensioni ampiamente possedute dall’odierna ricorrente (la società ha un capitale sociale di € 10.000 e un numero di sei dipendenti)”.