Con sentenza in data 26 maggio 2026 il Tribunale di Verona si è espresso sulla validità di un contratto di mutuo ribadendo alcuni principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di nullità della clausola determinativa degli interessi parametrata all’indice Euribor per effetto dell’accertamento da parte della Commissione Europea di intese restrittive della concorrenza.
1. - I fatti di causa
Parte 1 e Parte 2 hanno proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. all’esecuzione immobiliare intrapresa da CP2 (cessionaria di CP3) in forza di un mutuo ipotecario.
Gli opponenti contestavano tra le varie questioni l’illegittima applicazione di costi latenti di finanziamento, la divergenza tra il tasso di interesse applicato e quello in realtà dovuto.
Dopo il rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva, parte opponente ha instaurato il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c. lamentando, oltre a quanto dedotto nella fase sommaria, anche la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e l’irritualità del secondo atto di risoluzione del mutuo.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola determinativa degli interessi parametrata all’indice Euribor per effetto dell’accertamento da parte della Commissione Europea di intese restrittive della concorrenza dirette ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi del rendimento medio dell’Euribor.
Come noto la questione sollevata è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19.7.2024 (leggi sul nostro sito “Euribor manipolato e rimessione alle Sezioni Unite”). E’ del pari noto che, come ricorda la stessa decisione qui commentata, il procedimento innanzi alle Sezioni Unite è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025 (v. sul nostro sito “Euribor manipolato e contratti di mutuo: la questione alla Corte di Giustizia UE”).
Nel procedimento innanzi alla CGUE sono state depositate il 12 marzo 2026 le conclusioni dell’Avvocato Generale, secondo le quali “L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) devono essere interpretati nel senso che la constatazione della Commissione europea, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, laddove detta clausola non è parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non è stato accertato che detta clausola viola, in quanto tale, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, e sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sia applicabile sotto un profilo formale, la constatazione della manipolazione accertata nella decisione della Commissione non può essere trascurata da una giurisdizione nazionale nell’ambito del procedimento concernente la validità di una clausola ai sensi del diritto nazionale, fatti salvi i concreti termini esposti in detta decisione”
Nella sentenza in commento, il Tribunale di Verona ha ricostruito il dibattito in seno alle Sezioni semplici della Cassazione.
Sulla questione si sono formati due distinti orientamenti:
Nel primo caso, afferma il Tribunale, “sulla parte che eccepisce l’invalidità incombe l’onere di provare la conoscenza delle intese o pratiche illecite da parte di almeno uno dei contraenti, l’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, e che tali intese o pratiche abbiano raggiunto il loro obiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente e significativamente alterato in concreto a causa della illecita manipolazione subita”; nel secondo caso “la parte è gravata dall’onere di dimostrare che la controparte era consapevole del raggiro del terzo”.
Tutti i predetti oneri probatori, nel caso di specie, sono rimasti inadempiuti.
Per il Tribunale non è sufficiente il mero rinvio alla perizia di parte tanto più che nel caso di specie il periodo interessato dalle intese restrittive ha riguardato il contratto oggetto di causa in misura del tutto marginale.
Il Tribunale di Verona con la sentenza in commento ha accolto solo parzialmente l’opposizione promossa da parte 1 e parte 2, ritenendo fondato il motivo concernente la difformità del TAEG applicato dall’istituto rispetto a quello previsto nel contratto.
La perizia ha dimostrato che il TAEG applicato al momento della stipula del contratto (comprensivo delle spese di assicurazione, delle spese per comunicazioni ex art. 119 TUB e delle spese di cancellazione dell’ipoteca) era pari ad € 6,55% ed era pertanto superiore rispetto all’ISC indicato in contratto (pari al 6,40%) di 0,15 punti percentuali.
Per il Tribunale, ricadendosi nell’ipotesi di nullità di cui all’art. 117, comma 6, TUB, “la conseguenza è quella prevista dalla lettera b) del successivo comma 7 dell’art. 117 TUB ovvero che devono trovare applicazione “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto”, ossia le condizioni contrattuali esplicitate al contraente”, confermando la correttezza del piano di ammortamento elaborato dal CTU ricondotto alle condizioni economiche pattuite.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto fondato anche il motivo di opposizione con cui è stata rilevata la parziale estinzione del credito per compensazione con altri controcrediti vantati dall’opponente.
In conclusione, il Tribunale, in accoglimento parziale dell’opposizione, ha rideterminato l’ammontare del credito azionato in conformità alle pattuizioni contrattuali ed, operata la compensazione con i controcrediti degli opponenti derivanti da titoli giudiziali definitivi, ha dichiarato l’insussistenza del diritto di CP 1 (quale mandataria di CP2) di agire in via esecutiva in base al contratto di mutuo ipotecario allegato e del relativo precetto per l’importo eccedente la somma di € 73.576,73.
Può essere utile segnalare anche il passaggio della motivazione della sentenza nel quale la stessa disattende la prospettazione della parte opponente relativa alla configurabilità nel caso di specie di un’ipotesi di concessione abusiva del credito, osservando che “i profili di eventuale responsabilità dell’istituto per inadeguata valutazione del merito creditizio non possono essere validamente invocati dallo stesso debitore che ha fruito del finanziamento”; argomento in effetti quanto meno meritevole di una più accurata riflessione alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di concessione abusiva del credito (cfr., ad esempio, Cass. ord. 14 settembre 2021 n. 24725)
Leggi anche sul nostro sito“Euribor manipolato e contratti di mutuo “a valle”: le conclusioni della Procura Generale in attesa delle Sezioni Unite”.
Per leggere le conclusioni dell’Avvocato Generale clicca qui https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0060-25-00000000RP-01-P-01/CONCL/317460-IT-1-html