Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione relativa all’esercizio del diritto di critica nell’ambito del rapporto di lavoro (ord., 14 maggio 2026, n. 14165).
La Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione proposta dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto le domande dirette ad accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli per aver pubblicato alcuni post e commenti diffamatori e lesivi del decoro e dell’onore dell’azienda datrice di lavoro.
Nel respingere il ricorso del lavoratore, la Cassazione ha ricordato che, in materia di licenziamento disciplinare, la pubblicazione sui social network di frasi offensive e denigratorie contro il datore di lavoro può costituire giusta causa di recesso quando il comportamento, valutato nel suo complesso, oltrepassa i limiti del legittimo diritto di critica - ossia i requisiti di verità, continenza e pertinenza - ed è tale da compromettere il vincolo fiduciario, soprattutto se le condotte sono reiterate, se i contenuti non vengono rimossi nonostante gli ordini dell'autorità o del datore, e se il lavoratore è già gravato da precedenti disciplinari. In queste circostanze, il licenziamento risulta una sanzione proporzionata.
L’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero – ha precisato la Corte - è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
Il requisito della verità anche solo putativa della notizia richiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false.
In definitiva – ricorda la Cassazione - l'esercizio del diritto di critica deve essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti.
In argomento si veda anche L’esercizio del diritto di critica, se rispettoso di determinati parametri, non configura una fattispecie di insubordinazione e rende pertanto insussistente il fatto contestato nonché Recensione negativa on line del proprio datore di lavoro: il licenziamento è legittimo?