Una recente ordinanza (1° ottobre 2026, n. 26039) si è pronunciata in materia di obblighi informativi nel caso di cliente dichiaratosi professionale.
In tema di intermediazione finanziaria – ha affermato la Cassazione -, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2730 c.c.
Al pari delle dichiarazioni rese in sede di profilazione, anche la dichiarazione del cliente di reputarsi un investitore altamente predisposto al rischio di investimento e, pertanto, inquadrabile nella categoria degli investitori professionali – secondo la Suprema Corte - è pur sempre espressione di un convincimento, cioè di un giudizio personale, sebbene foriero di conseguenze giuridiche. Ma tale dichiarazione di valore non può ritenersi assimilabile ai fatti oggettivamente verificabili, che sono gli unici ai quali si può attribuire l'effetto confessorio sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte.
Inoltre, l'Allegato 3 al Regolamento Consob va letto nella sua interezza. La previsione che viene in rilievo, in particolare, distingue i clienti professionali privati in due categorie: i clienti professionali di diritto e i clienti professionali su richiesta. Per tale ultima categoria sono enunciati espressamente i criteri di identificazione ai quali gli intermediari devono attenersi allorquando ricevano dal privato la richiesta di attribuzione della relativa qualifica.
E, ben prima di scendere nel dettaglio delle condizioni per il riconoscimento della qualifica, la previsione enuncia alcuni criteri generali, così letteralmente esprimendosi: "Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I (id. est: i clienti professionali di diritto, n.d.r.), che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume ".
Già tale premessa – secondo la Suprema Corte – mostra l’erroneità dell'affermazione, resa in quel caso dalla Corte di appello, secondo cui l'attribuzione della qualifica di cliente professionale esoneri del tutto l'intermediario dagli obblighi di valutazione della rischiosità delle operazioni svolte nel corso del rapporto.
Si tratterebbe, in particolare, secondo la Corte, di un’affermazione che “non valuta adeguatamente il precetto generale anteposto dall'Allegato 3 alle conseguenze della attribuzione della qualifica, segnatamente nella parte in cui la previsione impone, comunque, all'intermediario una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente”.
Ne discende che è l'intermediario a dover fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali. Pertanto, in difetto di tale prova liberatoria, anche il cliente privato professionale gode delle garanzie di informazione sull'adeguatezza dell'investimento prospettato rispetto al suo profilo di rischio, per quanto elevato esso sia.
Inoltre, - prosegue la Cassazione - l'Allegato 3 termina con due ulteriori affermazioni, che si palesano altrettanto decisive ai fini della corretta ricostruzione dei doveri ricadenti sugli intermediari: "Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1. Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati”.
Questo significa che esiste un preciso dovere dell'intermediario - al quale egli deve adempiere prima di procedere ad esporre il cliente privato professionale al rischio totale - di accertarsi che egli soddisfi (in quel preciso momento) le condizioni esistenti al momento dell’originaria valutazione. Inoltre, emerge che è preciso dovere dell'intermediario di vigilare “affinché le primigenie condizioni per l'attribuzione della qualifica persistano nel tempo per tutta la durata dell'investimento, dovendo prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando sospetti che tali condizioni siano mutate, con il potenziale venir meno delle condizioni per la corretta attribuzione della qualifica professionale originariamente attribuita al cliente”.