L’esercizio del diritto di critica, se rispettoso di determinati parametri, non configura una fattispecie di insubordinazione e rende pertanto insussistente il fatto contestato

Roberto Lama
9 Maggio 2025

Cass. civ. sez. lav., ord. n. 10864/2025 del 24 aprile 2025

Un lavoratore viene licenziato per aver preso parte, nel novembre 2021, ad uno scambio telematico particolarmente acceso con l’Amministratore Delegato della società datrice di lavoro, nell’ambito del quale egli aveva aspramente criticato la decisione dell’A.D. di tenere una riunione organizzativa in presenza, ritenendo che tale modalità di partecipazione fosse lesiva dei Protocolli anti-Covid al cui rispetto la società stessa si era in precedenza obbligata. Parallelamente, il lavoratore ha proceduto a segnalare la circostanza all’attenzione del Comitato Anti-Covid istituito presso l’azienda, sollecitando una verifica in merito al rispetto delle procedure di contrasto del Covid da parte dell’A.D. ed allegando, allo scopo, le comunicazioni con quest’ultimo intercorse.

La Corte di Appello ha ritenuto che in tale scambio di e-mail potessero ravvisarsi “eccessive considerazioni di ordine polemico/avversativo, a tratti ingiuriose, venate da insubordinazione nonché in grado di screditare il ruolo professionale dell’interlocutore”; conseguentemente, ha ritenuto sussistente il fatto contestato ma sproporzionato il licenziamento che ne era derivato, condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5°, St. Lav.

La decisione della Cassazione

Per giungere alla propria decisione la Cassazione ha richiamato innanzi tutto la propria giurisprudenza sul diritto di critica e sulla tutela del c.d. whistleblower.

Trascritti i fondamenti normativi del diritto di critica, e quindi l’art. 21 della Costituzione, l’art. 10 della CEDU e l’art. 1 dello Statuto dei Lavoratori, la Corte ha precisato che “la manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione”. Si pone quindi la necessità, ha affermato la Corte, di contemperare il diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all’onore e alla reputazione, necessità che viene appunto osservata con la previsione di alcuni limiti all’esercizio del diritto di critica.

In sintesi, essi sono:

  • il limite della continenza formale, che vuole che la critica sia rispettosa dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di ogni tipo che però devono essere “strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione” o dal comportamento che si intende criticare e non devono tradursi “in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”, dove la predetta ‘gratuità’ è ravvisabile quando non si rinviene alcun nesso funzionale con lo scopo per cui la critica viene formulata;
  • il limite della continenza sostanziale, che può dirsi rispettato quando la critica è diretta verso fatti o comportamenti che si sono storicamente verificati, che sono cioè veri, “anche solo putativamente, e cioè sulla base di un’incolpevole convinzione del dichiarante”;
  • il limite della pertinenza, rispettato ove la critica sia diretta a realizzare la tutela di un interesse ritenuto dall’ordinamento meritevole di protezione. Nel diritto del lavoro, rammenta la Corte, “è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell’impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro”.

Ciò premesso, la Cassazione sostiene che la Corte di Appello, muovendo dall’accertamento dei fatti storici e dalla rilevata assenza di gratuite espressioni di offesa, “avrebbe dovuto procedere, per verificare il rispetto del limite di continenza formale, ad una più attenta analisi volta a stabilire se i toni più accesi fossero espressioni di un’ampia critica articolata, nei suoi plurimi profili, dello stato d’animo descritto, con particolare riguardo a espliciti riferimenti ad una condizione di erronea gestione dei protocolli anti-Covid, o se, invece, veicolasse un’offesa autonoma, ultronea, in nessun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l’operato dell’Amministratore Delegato”. A ciò si aggiunga che il parametro della ‘continenza sostanziale’, ha sostenuto la Cassazione, deve ritenersi rispettato nel caso specifico, dovendosi a tal fine attribuire rilievo alla circostanza dell’integrale allegazione, da parte del lavoratore, della conversazione telematica intervenuta con l’A.D. al Comitato anti-Covid, con l’intento di sollecitarne una verifica sul rispetto da parte del superiore gerarchico dei protocolli diretti ad evitare la diffusione della malattia ed il contagio dei dipendenti, circostanza che evidenzia “come lo stesso lavoratore fosse convinto della bontà delle proprie affermazioni e della correttezza espositiva delle proprie ragioni che, altrimenti, non avrebbe sottoposto all’esame del Comitato”.

Pertanto, alla luce dell’accertato rispetto dei parametri che “disciplinano” un corretto esercizio del diritto di critica, nonché della normativa vigente in materia di tutela del c.d. “whistleblower”, il fatto contestato è stato ritenuto insussistente dalla Corte di Cassazione, con conseguente applicazione del rimedio reintegratorio disciplinato dall’art. 18, comma 4°, St. Lav., demandata al giudice del rinvio, dovendo quest’ultimo provvedere anche alla concreta commisurazione del risarcimento.

Sul tema specifico del diritto di critica, si veda anche Il diritto di critica sindacale: quali limiti?”, nonché Il post su Twitter non è esente dai limiti del diritto di critica, entrambi pubblicati su questo sito.

Altri articoli di 
Roberto Lama
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram