Patto di non concorrenza: la c.d. clausola di remotizzazione rende indeterminabile il limite di territorio?

Stefano Guadagno
15 Giugno 2026

Il Tribunale di Milano, con ordinanza collegiale del 2 aprile 2026 ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza ritenendo indeterminabile la delimitazione territoriale del vincolo, in ragione della previsione di identificazione dell’estensione del vincolo in relazione, non solo al luogo di svolgimento dell’attività vietata, ma anche al luogo ove si producano gli effetti della medesima attività.

Questa la formulazione della clausola c.d. di remotizzazione sottoposta al vaglio del Tribunale: “considerato inoltre che gli attuali mezzi tecnologici (e così, a titolo esemplificativo, e-mail, videoconferenze, ecc.) consentono una dissociazione tra luogo in cui può essere eseguita l’attività e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti, il limite di cui sopra è da intendersi riferito non solo con riferimento al luogo in cui venga fisicamente l’attività, in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo e a prescindere dalla sede dei soggetti concorrenti”.

Il Tribunale meneghino muove dalla premessa che “i limiti geografici del patto devono risultare chiari e precisi sin dal momento della conclusione di tale negozio giuridico”, rispondendo tale regola all’esigenza che “il lavoratore abbia sicura contezza, sin dall’assunzione del vincolo, della area geografica in relazione alla quale si esplicherà il vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative”.

L’ordinanza in commento evidenzia che:

  • il concetto di possibile “utilizzazione” non è di agevole comprensione, tenuto conto che il patto non ne fornisce alcuna definizione;
  • i riferimenti agli “effetti” della prestazione e alla loro produzione “in tutto o in parte” risultano “generici in relazione alla loro portata geografica, impedendo un reale margine di prevedibilità in capo al private banker”.

La stessa ordinanza dà atto, invero, che tale ricostruzione non è condivisa da altra parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale la clausola di c.d. remotizzazione non estenderebbe l’ambito territoriale del vincolo, ma costituirebbe una mera esplicitazione di quanto già desumibile, in via esegetica, dalla previsione contrattuale che individua la delimitazione territoriale del vincolo nelle regioni specificamente elencate. Si tratterebbe, in questa diversa prospettiva, di una specificazione del concetto di “territorio”, il quale non può (più) essere inteso come sede fisica di lavoro (specie per lavori eseguiti con strumenti tecnologici), bensì come spazio ove si producono gli effetti della prestazione lavorativa (in questi termini, la Corte d’Appello di Bologna con sentenza 24 ottobre 2023, n. 359).

In altre parole, la riflessione indotta dalla previsione in esame è se il divieto di svolgere l’attività di gestione di portafogli finanziari e di intermediazione finanziaria ovvero di commercializzazione di prodotti e consulenza finanziaria, in una determinata regione, debba ritenersi violato ove il mercato di riferimento di tale attività (quali, portafogli gestiti e clienti oggetto della consulenza) si collochi nella predetta regione, ed anche ove la sede di lavoro sia collocata in una zona non oggetto del vincolo.

La conclusione proposta dal Tribunale di Milano conduce a ritenere che non incorrerebbe nella violazione del divieto pattizio il lavoratore che fissi la sede di lavoro al di fuori della zona interdetta pur se, in ipotesi - sfruttando gli attuali mezzi tecnologici che consentono la dissociazione tra il luogo di svolgimento fisico della prestazione lavorativa ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata - continui a operare nello stesso settore merceologico, producendo così gli effetti concorrenziali che il patto stesso mirava a scongiurare.

Occorrerà quindi attendere gli sviluppi della ricca giurisprudenza in materia per verificare se si accrediti la tesi secondo cui la clausola di remotizzazione incide sulla determinabilità dell’ambito territoriale del vincolo concorrenziale ovvero assuma maggior rilievo la ricostruzione che attribuisce a detta previsione la funzione di precisare l’effettivo contenuto dell’attività preclusa, avuto riguardo alla destinazione degli effetti dell’attività vietata.

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