In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la qualità di custode non discende dall'esistenza di un valido contratto di affidamento, ma si fonda su una relazione di fatto con il bene, che ne consenta il controllo. Pertanto, il gestore affidatario del servizio idrico è corresponsabile con il Comune proprietario per i danni cagionati dalla rete idrica, anche per il periodo successivo alla cessazione dell’efficacia del contratto di affidamento, ove permanga in capo allo stesso affidatario un effettivo potere di fatto sulla condotta.
Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza del 25 agosto 2026, n. 24768
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli aveva condannato il Comune di Arzano e la società affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale al risarcimento dei danni causati a proprietà private da perdite della condotta idrica. La sentenza era stata confermata in appello e l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione.
In particolare, la ricorrente ha censurato la sentenza di merito, per violazione di legge, per avere ritenuto efficace al momento del sinistro il rapporto concessorio per effetto della proroga disposta con determina commissariale adottata ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 (pur in assenza di accordo scritto) nonché – sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 c.c. – per avere ritenuto sussistere, in ogni caso, la custodia della condotta idrica da parte della società, sulla base di una pluralità di elementi convergenti (in particolare, l'esecuzione, da parte dell’affidataria, dell'intervento di riparazione della perdita che aveva causato il danno).
A prescindere dalla nullità della proroga del contratto di affidamento della gestione del servizio idrico, rileva la Corte che, in ogni caso, la cessazione degli effetti del contratto non escludeva la responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando decisiva l'esistenza di un potere di custodia in capo alla Azienda ricorrente.
Infatti, “la custodia cui si riferisce la norma non presuppone né implica uno specifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario; l'art. 2051 c.c. ha, invece, lo scopo di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa e di evitare la verificazione del danno” (si citano Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 11016/2011).
Il criterio di imputazione della responsabilità si basa, dunque, sulla “relazione meramente fattuale col bene e prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di essere custodite” (Cass. n. 11152/2023).
Conclude, dunque, la Corte che “la relazione giuridica con il bene non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c.; il responsabile del danno può anche essere un soggetto diverso da chi abbia un titolo giuridico che lo autorizzi a detenere ed utilizzare la res”.
In applicazione di tali principi, i Giudici del merito hanno desunto, sulla base di un accertamento incensurabile in sede di legittimità, il potere di custodia in capo alla società ricorrente da elementi convergenti, gravi e concordanti (l'esistenza dell'originario affidamento della gestione delle reti idriche, l'intervenuta proroga con determina dirigenziale, l'effettuazione dell'intervento, non episodico, da cui è scaturito il danno).
Ciò premesso il Comune, quale proprietario della condotta idrica, è tenuto alla custodia e alla manutenzione del bene indipendentemente dall'affidamento del servizio a terzi, in quanto deve attivarsi per prevenire i danni anche come responsabile della corretta gestione degli appalti.
Allo stesso tempo, “Il potere di ingerenza e di controllo riservato all'Amministrazione non annulla l'autonomia operativa del gestore e nell'effettuazione degli interventi sulla rete e non lo priva del potere di custodia”.
Conseguentemente,in caso di danni derivanti da perdite della rete idrica comunale, possono essere ritenuti corresponsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Comune proprietario sia il gestore affidatario, “per l'apporto di ciascuno di essi nella causazione del danno”, quando entrambi conservino un potere di custodia sulla cosa e abbiano causalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso.
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