La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 ottobre 2026, n. 27684 ha ribadito che il mutuo solutorio non è affetto da nullità per mancanza di causa, né per causa illecita o frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., costituendo un'operazione di ristrutturazione del debito del tutto lecita e riconosciuta dall'ordinamento.
La vicenda processuale trae origine dal precetto notificato dalla cessionaria del credito derivante dall’inadempimento di un mutuo fondiario.
La società debitrice e i garanti proponevano opposizione al precetto, eccependo: a) la nullità del mutuo per illiceità della causa o frode alla legge ex art. 1344 c.c., sostenendo che il finanziamento era stato concesso per ripianare uno scoperto sul conto corrente in realtà inesistente, poiché frutto di addebiti illegittimi e usurari compiuti dalla banca cedente (accertati con sentenza passata in giudicato); b) l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo (assenza del TAEG/ISC, del piano di ammortamento e incertezza sul regime finanziario); c) l'indeterminatezza del tasso d'interesse connessa alla c.d. manipolazione dell'Euribor sanzionata dalla Commissione Europea.
L’opposizione era stata rigettata sia in primo che in secondo grado.
Nell’esaminare la questione della qualificazione e della validità del c.d. mutuo solutorio, la Corte ha mosso dai principi recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite, con sentenza 5 marzo 2025, n. 5841 (di cui si è dato conto sul nostro sito, Mutuo solutorio ed effettiva traditio. La sentenza delle Sezioni Unite)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “il c.d. mutuo solutorio - ossia il mutuo seguito dalla contestuale o immediata destinazione delle somme erogate a ripianare precedenti esposizioni debitorie del mutuatario verso il medesimo istituto di credito - non costituisce una figura contrattuale atipica o fittizia, né un mero pactum de non petendo, ma integra un vero e proprio contratto tipico di mutuo (art. 1813 c.c.), pienamente valido ed efficace”.
Infatti, “il perfezionamento del contratto e la conseguente datio rei si verificano nel momento in cui la somma mutuata viene accreditata sul conto corrente del cliente, conseguendo quest'ultimo la piena disponibilità giuridica del denaro. Il successivo (o contestuale) impiego di tali somme per estinguere le passività pregresse mediante annotazione contabile (c.d. "giroconto") costituisce l'esercizio di una facoltà dispositiva che si colloca su un piano distinto e logicamente successivo rispetto al perfezionamento del mutuo, rimanendo estranea alla struttura causale del contratto e risultando inidonea ad inficiarne la validità”.
Su queste premesse l’ordinanza in esame ha affermato il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligazione di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante (c.d. mutuo solutorio), costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi ulteriori ed estranei alla fattispecie contrattuale, inidonei a determinare la nullità del contratto per mancanza o illiceità della causa ex art. 1344 c.c”.
Applicando tale principio, l’ordinanza in commento ha rilevato che “anche nell'ipotesi di mutuo fondiario destinato al ripianamento di debiti chirografari pregressi, l'eventuale pregiudizio per le ragioni degli altri creditori non incide sulla validità del contratto inter partes né sul suo valore di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ma troverebbe eventuale tutela esclusiva negli strumenti reattivi speciali della revocatoria ordinaria o fallimentare, ove ne ricorressero i rispettivi presupposti”.
Anche con riguardo alla parziale illegittimità degli addebiti sul conto corrente, la Corte ha osservato che la stessa non travolge la causa del distinto contratto di mutuo, ma trova “autonoma e adeguata composizione nella condanna della banca alla restituzione del relativo indebito, senza elidere l'obbligo dei mutuatari”.
In merito alle altre questioni poste dal debitore, la Corte ha rilevato che:
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