Assegnazione a mansioni inferiori: quando c’è dequalificazione?

Stefano Guadagno
14 Aprile 2026

Costituisce dequalificazione l’assegnazione dell’infermiere a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, qualora non sia occasionale o marginale rispetto allo svolgimento delle mansioni qualificanti.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7711.

La vicenda processuale origina dalla domanda di un infermiere che assumeva di aver espletato, oltre alle mansioni inerenti la qualifica professionale di appartenenza, anche compiti propri di qualifiche inferiori (di carattere igienico-domestiche-alberghiere), attinenti a figure di supporto.

La Corte d’Appello aveva, confermato la sentenza di primo grado in punto accertamento della dequalificazione, riducendo la misura del risarcimento al 10% della retribuzione del periodo di causa, sulla base della considerazione che solo una parte marginale dei compiti che la parte ricorrente aveva assunto come dequalificanti erano propri di qualifiche inferiori, risultando invece gli altri complementari all’attività infermieristica.

La Cassazione muove dal principio, affermato con riguardo al rapporto di pubblico impiego, secondo cui “il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti” (Cass. sez. Lav., 8 maggio 2025, n. 12128).

Viene inoltre precisato che “le mansioni inferiori sono legittime se marginali, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento”. Infatti, “se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne restano svilite le regole di coerenza tra inquadramento e mansioni e ne resta lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente””.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte conclude che l’adibizione dell’originario ricorrente “per il 10% del tempo lavorativo a mansioni inferiori per oltre 10 anni sia assai significativa, e non possa essere giudicata qualitativamente marginale ovvero occasionale”.

Su queste premesse l’ordinanza conferma la sentenza resa dalla Corte territoriale.

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