Licenziamento e incapacità naturale: la sentenza delle Sezioni Unite successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine alla vicenda dalla quale aveva preso le mosse la pronuncia della Corte Costituzionale in tema di licenziamento e incapacità naturale, fornendo alcuni chiarimenti sull’argomento (sentenza 17 luglio 2026, n. 23486).

Come precisa la pronuncia, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025 (ne avevamo parlato inSe il lavoratore versa in stato di incapacità naturale l’onere della impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione è incostituzionale), la Corte Costituzionale, da un lato, ha accertato il vulnus costituzionale nei termini prospettati; dall'altro, ha posto l'accento sulla necessità di non "stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese" ed ha operato una reductio ad legitimitatem della disposizione censurata diversa da quella sollecitata nell'ordinanza, esonerando il lavoratore licenziato dall'onere della impugnazione, anche stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso, ma richiedendo che l'impugnazione giudiziale sia proposta nel rispetto del diverso termine di duecentoquaranta giorni.

La pronuncia, secondo le Sezioni Unite, “ha mantenuto fermo lo sbarramento finale previsto dal secondo comma della disposizione oggetto di scrutinio ed ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato”.

Ciò sul presupposto che, a differenza del termine di sessanta giorni, quello complessivo di duecentoquaranta può risultare sufficiente a consentire la regressione della condizione patologica all'origine dell'incapacità naturale e, comunque, a rendere possibile l'intervento delle istituzioni deputate alla cura ed alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci.

L'impianto argomentativo della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale conferma - secondo le Sezioni Unite - la risposta negativa da dare al quesito posto nell'ordinanza di rimessione, incentrata sulla valorizzazione dello stato soggettivo di incapacità naturale del ricevente l'atto ai fini del superamento della presunzione di conoscenza.

Gli articoli 1335, 428 e 2964 c.c., in sintesi, secondo le Sezioni Unite, non consentono di attribuire rilevanza all’incapacità naturale ai fini della decorrenza del termine di decadenza. Nella specie – si legge nella pronuncia - risulta dagli atti che il termine indicato dalla Corte Costituzionale non era stato rispettato, perché, a fronte del licenziamento intimato con missiva ricevuta il 10 settembre 2015, l'impugnazione giudiziale è stata proposta con ricorso del 9 novembre 2016, ben oltre il termine di 240 giorni, spirato il 7 maggio 2016.

La sentenza impugnata, che aveva ritenuto maturato il termine di decadenza di cui al comma 1 del più volte citato art. 6 della legge n. 604 del 1966, è stata dunque confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c., perché l'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale non rende erroneo il dispositivo di rigetto della domanda e non giustifica, pertanto, la cassazione della pronuncia gravata.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram