Secondo la Corte Costituzionale è in contrasto con la Costituzione l’onere della impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ove il lavoratore versi in stato di incapacità naturale.
Avevamo parlato della decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione (Impugnazione del licenziamento e incapacità naturale del lavoratore licenziato: alla Corte Costituzionale spetterà la valutazione di legittimità dell’art. 6 l. 604/66).
Ora la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/66, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost.
Secondo la Corte, per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l’onere di impugnazione in esame può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale e, dunque, di “[…] non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente”, questo in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall’art. 4, primo comma, Cost. – diritto fondamentale e fondamento dell’ordinamento repubblicano e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni riconosciuta dall’art. 35, primo comma, Cost.
Nella fattispecie in esame, la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo.
L’ordinamento – ricorda la Corte - interviene con varie misure a tutelare la persona che, a causa di una perturbazione, anche temporanea, della propria sfera intellettiva e volitiva, non sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti, né di autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare i propri interessi (si pensi all’incapacità di intendere e di volere quale causa di annullamento degli atti negoziali del soggetto incapace). Non è invece rinvenibile una specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa di una pur temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente l’onere della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimatogli, così perdendo la possibilità di contestarlo in sede giurisdizionale.
All’accertato vulnus ai precetti costituzionale la Corte non ha, tuttavia, inteso porre rimedio nei termini auspicati dal giudice rimettente e, cioè, attraverso l’inserimento nella disposizione in questione di una causa di differimento della decorrenza del termine per l’impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell’interessato, della piena capacità di intendere e di volere.
Di regola – secondo la Corte - una indefettibile esigenza di tutela della certezza dei rapporti giuridici impone che i termini decadenziali decorrano per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive dalle quali sia dipeso l’inutile maturare della causa estintiva, e, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, dal momento che il fondamento della decadenza coincide con l’esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Piuttosto, alle riscontrate violazioni costituzionali deve porsi rimedio, senza stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese, sollevando dall’onere della previa impugnazione stragiudiziale il lavoratore che, a causa di un perturbamento, anche di tipo transitorio, delle proprie facoltà cognitive o volitive, non sia in grado di comprendere l’effettiva portata dell’atto espulsivo e, quindi, di attivarsi tempestivamente, così incorrendo nella perdita irrimediabile della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale.
La Corte ha così dichiarato che l’articolo 6, primo comma, della legge 604/1966 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, “non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione”.