Con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in tema di anatocismo bancario facendo il punto sulla giurisprudenza più recente.
1. - I fatti di causa
Un correntista ha promosso azione di ripetizione di indebito in relazione ad un contratto di conto corrente stipulato nel 1992 chiedendo la restituzione di circa € 50.000,00 per avere la Banca applicato interessi usurari e anatocistici.
Al termine del giudizio di secondo grado la Corte d’appello ha dichiarato la legittimità della applicazione della capitalizzazione periodica da parte della banca, nonché la natura non usuraria degli interessi.
In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che le condizioni applicate dalla banca agli interessi fossero legittime in quanto conformi alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e che non fosse stata fornita la prova da parte del correntista che le condizioni iniziali fossero difformi.
Avvero la sentenza di secondo grado il correntista ha proposto ricorso per cassazione affidato a vari motivi.
Con il primo motivo di ricorso il correntista ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di secondo grado ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante l’assenza di una originaria pattuizione scritta, nonché per avere onerato il ricorrente di provare l’inesistenza della relativa clausola per iscritto.
Il primo motivo è stato accolto dalla Corte di Cassazione.
Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha ribadito i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario.
In particolare, è stato ricordato quanto affermato da Cass. n. 9140/2020 e cioè che “a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l’esistenza di una valida pattuizione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.
Con la declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata caducata nella parte in cui aveva fatto salvo l’anatocismo ove vi fosse pari periodicità degli interessi creditori e debitori.
Per i contratticonclusi prima dell’entrata in vigore della predetta delibera è necessario che il correntista “esprima la propria volontà circa l’introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità”, non essendo previsto alcun automatismo.
Decidere se il contratto debba produrre o meno interessi anatocistici è questione rimessa all’autonomia delle parti.
È rimasta salva l’attribuzione al CICR del potere di regolamentare il “transito” dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo.
La Cassazione nel precedente già richiamato n. 9140/2020 dopo aver ricordato che la modifica delle clausole sulla base dell’art. 7, comma 2, CICR può essere attuata anche unilateralmente dalla banca, nel solo caso in cui le nuove condizioni non siano peggiorative (pena la necessaria approvazione pattizia), ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità deve ritenersi tendenzialmente peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali “così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità” (v. anche Cass., n. 7105/2020).
Il predetto orientamento è stato oggetto di un ripensamento da parte delle ordinanze gemelle della Cassazione nn. 5054/2024 e 5064/2024, secondo cui il concetto di “natura peggiorativa delle clausole” implicherebbe una valutazione relazionale “tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto” e non anche tra “le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”.
La giurisprudenza successiva ha ritenuto di abbandonare il principio affermato nelle ordinanze gemelle in virtù del fatto che nel secondo caso non è possibile effettuare una comparazione tra clausole, con la conseguenza che “le nuove condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione dell’anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta”.
La Corte, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, ha espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione successiva non sia peggiorativa”.
La Corte ha accolto altresì il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza di secondo grado per aver accolto l’eccezione di prescrizione delle rimesse precedenti il 31 marzo 2003, nonostante la Banca non avesse fornito la prova della natura solutoria delle rimesse
Sul punto la Cassazione, nell’accogliere il motivo di ricorso, ha affermato che “ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, in costanza di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente come nella specie (contratto di apertura di credito acceso in data 6 novembre 2003), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020). Nel qual caso, spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell’azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria (Cass., n. 26897/2024; Cass., n. 34997/2023)”.