Euribor manipolato e contratti di mutuo: la questione alla Corte di Giustizia UE

Stefano Guadagno
5 Febbraio 2025

La Corte di Appello di Cagliari, con ordinanza del 24 gennaio 2025 ha rinviato alla CGUE la questione della nullità dei contratti di finanziamento indicizzati ai tassi Euribor illecitamente alterato da un accordo restrittivo della concorrenza.

La vicenda processuale trae origine dalla domanda di nullità della clausola di un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile contenente la determinazione del tasso di interesse corrispettivo mediante rinvio al parametro Euribor.

Rigettata la domanda in primo grado, in sede di gravame l’appellante ha sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché stabilisca se la manipolazione del parametro Euribor per effetto di un accordo restrittivo della concorrenza, accertato dalla Commissione Antitrust, comporti la nullità della clausola del contratto di finanziamento che la recepisce.

L’ordinanza in commento muove dalla definizione dell’Euribor, quale “tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee (EBF, oggi EMMi)”. Si tratta cioè di un “tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di altro istituto primario, privo di riferimento a specifiche transazioni”.

Con decisioni del 4 dicembre 2013, C-851/2013, e del 7 dicembre 2016, C-8530/2016, la Commissione Antitrust Europea ha accertato un’infrazione unica e continuata nella condotta di alcune banche appartenenti al panel per aver partecipato a un cartello finalizzato ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato.

Con sentenza del 12 gennaio 2023, C-883/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definitivamente confermato la qualificazione delle condotte censurate alla stregua di una restrizione della concorrenza.

Nell’ambito della giurisprudenza interna si è aperto un dibattito attenente alla questione se dalla nullità dell’intesa anticoncorrenziale discenda la nullità dei parametri manipolati e quindi la nullità della clausola contrattuale che li recepisca.

Richiamato il panorama giurisprudenziale di riferimento, la Corte di Cagliari così delimita la portata della questione che l’appellante ha chiesto rimettersi alla CGUE: se l’art. 101 TFUE, laddove prevede che “gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”, riferisca la nullità esclusivamente l’intesa anticoncorrenziale “a monte” ovvero anche alla clausola del contratto che richiami l’Euirbor per la determinazione del tasso d’interesse variabile, nel periodo oggetto di manipolazione, a prescindere dal fatto che la banca mutuante avesse o meno partecipato all’intesa illecita.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha stabilito che “qualsiasi forma di distorsione della concorrenza del mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 legge antitrust. La decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, sanzionatoria della condotta di manipolazione dell'Euribor, deve essere considerata «prova privilegiata», a supporto della domanda di nullità dei tassi, a prescindere se la Banca mutuante abbia o meno preso parte all'intesa anticoncorrenziale”. Ha quindi aggiunto che “Il valore di prova privilegiata prescinde dalla circostanza che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, poiché oggetto del divieto di cui all' art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.”

La successiva sentenza della stessa Terza Sezione, Cass., 3 maggio 2024, n. 12007, ha ritenuto che “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”.

La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la validità della clausola di determinazione degli interessi che faccia riferimento a un parametro esterno, quale l'Euribor, ha puntualizzato che “laddove, però, si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi” il parametro assunto a riferimento dalle parti “non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”.

Con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, n. 19900 (commentata sul nostro sito, con nota di Camilla Maranzano, Euribor manipolato e rimessione alle Sezioni Unite) la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere le seguenti questioni di diritto:

-“se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”;

- “se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.

In tale provvedimento la Corte si esprime in senso critico rispetto alle considerazioni fatte proprie dalle pronunce della Terza Sezione, da ultimo richiamate, osservando che:

  • I provvedimenti della Commissione Europea, vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell’art. 16, par. 1 Reg. CE n. 1/2003, non possano costituire “prova privilegiata” dell’accordo manipolativo nel procedimento relativo alla nullità dei tassi pattuiti all’interno di un contratto di mutuo,
  • l’intesa restrittiva, giudicata illecita dalla Commissione, si riferiva alla distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor, mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile.

Conseguentemente, i singoli contratti di mutuo “non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli "EIRD", e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo”.

Così ricostruito il panorama giurisprudenziale di riferimento la Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto necessario chiarire se “alla luce del disposto dell’art. 16, comma 1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell’EURIBOR, sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall’art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato.

A giudizio del collegio cagliaritano sarebbe “contraddittorio” ipotizzare che “i dati forniti per la determinazione dell’EURIBOR, nel periodo dell’accertata manipolazione, possano essere utilmente richiamati in qualsiasi mercato, tra cui quello dei mutui a tasso variabile. Ritenere, difatti, che il secondo comma dell’art. 101 TFUE abbia a oggetto soltanto la censura della pratica anticoncorrenziale e non produca, al contempo, effetti a cascata sui rapporti negoziali che li recepiscono, svilirebbe la portata deterrente e ridurrebbe il divieto a mero precetto astratto”. Non resta quindi che attendere che la CGUE si pronunci, potendosi pronosticare che le Sezioni Unite, investite della medesima questione, sospenderanno la loro valutazione.

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