Citazioni giurisprudenziali inesistenti e intelligenza artificiale: confermata la responsabilità aggravata

Il problema non è (quasi mai) lo strumento in sé, ma come il medesimo viene utilizzato e questo vale anche per l’uso dell’intelligenza artificiale negli scritti difensivi.

In caso di c.d. ‘allucinazioni’ dell’intelligenza artificiale sussiste la responsabilità aggravata della parte.

Questa è la conclusione alla quale è giunta una nuova pronuncia della giurisprudenza di merito resa in tema di responsabilità ed utilizzo dell’intelligenza artificiale (Tribunale di Siracusa, 20 febbraio 2026, n. 338)(avevamo parlato della questione già in Lite temeraria se l’atto è redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, sulla base di citazioni astratte e inconferenti).

Nella vicenda di specie, nel contestare le eccezioni sollevate dal convenuto, l’attore aveva citato, nella propria memoria ex art. 171 – ter n. 1 c.p.c., quattro precedenti giurisprudenziali riportandone tra virgolette alcuni passaggi asseritamente testuali. Tuttavia, dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante la consultazione del CED della Corte di Cassazione, e confermata dalla documentazione prodotta dal convenuto, era emerso che nessuna delle suddette sentenze conteneva i passaggi virgolettati.

Il Giudice ha dapprima escluso un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali: tali strumenti indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo, sicché non possono produrre precedenti con numeri, argomenti e virgolettati integralmente inesistenti. A conferma di ciò, il Tribunale ha provveduto a verificare i precedenti citati dall’attrice sulle banche dati giuridiche in uso alla magistratura italiana: le sentenze richiamate o non risultavano presenti, o vi erano ma con contenuto del tutto difforme dai passaggi virgolettati.

In senso analogo, è stato escluso un mero errore mnemonico o di trascrizione: non si trattava, infatti, di un numero errato o di una sezione male attribuita, bensì di massime costruite ex novo, prive di qualsiasi corrispondenza con le pronunce richiamate.

Infine, è stata esclusa anche l’ipotesi dell’invenzione deliberata: un professionista del diritto che fabbricasse consapevolmente quattro precedenti inesistenti si esporrebbe a conseguenze disciplinari di estrema gravità, in una misura del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile.

L’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, secondo il Tribunale, era che il difensore si fosse avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie.

Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto – si legge nella pronuncia - che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì “strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica”. Tali sistemi, in altri termini, “non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso - ordinariamente - ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile”. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese.

L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), secondo il Tribunale, integra gli estremi della colpa grave, “non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali, lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni, aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti”.

Secondo il Giudice, si tratta di una condotta gravemente censurabile che giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c.

Da qui la condanna di parte attrice (anche) al pagamento di una somma, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, quantificata in € 14.103,00, assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.

Ai sensi dell’art. 96, co. 4, c.p.c., nel testo aggiunto dall’art. 3, co. 6, del D.lgs. n. 149/2022, l’attrice è stata altresì condannata al pagamento di un’ulterire somma di denaro quantificata in € 2.000,00.

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Maria Santina Panarella
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