Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.
La Cassazione (ord., 21 settembre 2026, n. 25641) ha confermato il proprio orientamento nell’ambito di una vicenda in cui la Corte d’appello, in merito all’eccezione dell’aliunde perceptum sollevata dalla società datrice, aveva detratto dall’ammontare le somme percepite dal lavoratore a titolo retributivo da terzi, ma non quelle corrisposte dall’INPS a titolo di NASpI. La Suprema Corte ha reputato la sentenza d’appello conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto.
In tema di NAsPI si richiama anche Naspi: i chiarimenti dell’INPS sul nuovo requisito contributivo, Naspi e risoluzione consensuale del rapporto di lavorononché Dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla NASpI