Naspi: i chiarimenti dell’INPS sul nuovo requisito contributivo

Con circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’INPS ha reso chiarimenti in relazione al requisito contribuivo introdotto dalla legge di bilancio 2025 (che ha modificato l’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015) con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2025.

Si tratta del requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria.

Come ricorda l’istituto, la novella legislativa prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. 

La medesima disposizione esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria, le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura prevista dall’art. 7 della l. n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del d. lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI. 

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Tali ipotesi, anche se non espressamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015, devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa.

L’INPS ha poi precisato che, mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

L’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 prevede, rispetto all’ordinario quadriennio di osservazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 3, un diverso periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione.

Qualora, infatti, sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, la norma prevede che l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

A questo fine, l’Istituto ha precisato che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015. In particolare, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
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Maria Santina Panarella
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