La Corte di Cassazione è tornata a parlare del diritto alla Naspi in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ord. n. 6988 del 24 marzo 2026).
La controversia aveva ad oggetto l’accertamento del diritto alla ripetizione della Naspi erogata dall’INPS a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito ad una conciliazione sindacale con la quale le parti si erano accordate al fine di evitare la risoluzione del rapporto e con il beneficio dell’incentivo all’esodo.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando che l’INPS non aveva diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di Naspi. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame proposto dall’INPS, confermando integralmente la sentenza appellata.
L’INPS aveva così proposto ricorso per cassazione, ora accolto dalla Corte.
Da quanto si legge dalla pronuncia, la Corte territoriale aveva ritenuto che, il caso in esame, non fosse riconducibile all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n.604/1966, risoluzione che consente la percezione della indennità Naspi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 22/2015.
La Corte d’appello aveva invece ritenuto applicabile - in via analogica - la c.d. accettazione della offerta di conciliazione agevolata, prevista dall'art.6 del D. Lgs. n.23/2015, ritenendo che fosse possibile rinvenire alla base dell'accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale.
Nell’accogliere l’impugnazione dell’INPS, la Cassazione ha ricordato che l’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.22/2015 prevede che: “La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
La Corte d’appello aveva ritenuto (correttamente) che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro non era stato consensualmente risolto nell'ambito della procedura ex art.7 cit. per l'assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale non risultava affatto che la datrice di lavoro avesse comunicato alla DTL competente la propria intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Non poteva però trovare applicazione – secondo la Cassazione – neppure l'art.6 del D. Lgs. n.23/2025 perché “la fattispecie è del tutto caratterizzata proprio dal fatto che il datore di lavoro deve aver effettivamente intimato il licenziamento (“1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1...”, così il già richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015)”.
In sintesi – ha osservato la Suprema Corte - il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era stato estinto per causa diversa dal licenziamento, mentre sia l'art.7 della legge 604/66 che l'art.6 del D. Lgs. n.23/2025 presuppongono il licenziamento del lavoratore, solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso, già intimato, nel secondo.
La corte territoriale, consapevole della mancanza di un licenziamento, aveva proceduto all'applicazione analogica dell'art.6 del D. Lgs. n.23/2025, “essendo possibile rinvenire alla base dell'accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale”.
Tuttavia, secondo la Cassazione, è costante l’insegnamento secondo il quale il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
Nel caso in esame, invece, la Corte d'Appello aveva fatto ricorso all'analogia sebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.22/2015 in virtù della quale, nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'indennità Naspi può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
L'art.6 del D. Lgs. n.23/2025, applicato in via analogica dalla corte territoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.
Da qui la conclusione secondo cui la corte territoriale ha errato nell'applicare in via analogica l'art.6 del D. Lgs. n.23/2025 ad una materia già disciplinata da una fonte di rango primario, e, in particolare, dall'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.22/2025.
Per questi motivi il ricorso è stato accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio.
In argomento si veda Naspi: i chiarimenti dell’INPS sul nuovo requisito contributivoe Dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla NASpI.