Con circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS ha reso alcune indicazioni in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni per fatti concludenti e ai riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Richiamata la disposizione contenuta nell’art. 19 del Collegato lavoro 2024 che ha introdotto, come è noto, la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre un determinato termine, (ne avevamo parlato in Prime indicazioni dell’INL in relazione alla l. n. 203/2024, nonché in Dall’INL le prime indicazioni in materia di dimissioni per fatti concludenti, Disposizioni in materia di lavoro: ecco le prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro relative alla l. 203/2024, Aggiornato il modello di comunicazione INL per le dimissioni di fatto, Risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti: termine minimo di 15 giorni e ricostituzione del rapporto non automatica), in tale ultima circolare, l’INPS ha confermato che, se successivamente all’avvio da parte del datore di lavoro della citata procedura il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.
Pertanto, in tal caso, il lavoratore potrà accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre – ovviamente - che assolva all’onere probatorio di cui alla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.