Una recente ordinanza della Corte di Cassazione si è soffermata sulla risarcibilità del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in contrapposizione alla perdita di capacità lavorativa generica (n. 25833 del 26 settembre 2026).
Quest’ultima – si legge nella pronuncia - esprime l'attitudine della persona allo svolgimento di un'attività lavorativa in senso ampio e la sua lesione viene ordinariamente considerata nell'ambito del danno alla salute. La capacità lavorativa specifica riguarda invece l'idoneità del soggetto a proseguire l'attività concretamente esercitata o altra attività corrispondente alle competenze professionali, alle attitudini e all'esperienza lavorativa maturata; la sua compromissione può integrare un autonomo danno patrimoniale ove si traduca in una diminuzione della capacità di produrre reddito.
La Cassazione ha così confermato il principio ormai consolidato secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non coincide con il danno biologico, ma può dar luogo a una distinta voce di danno patrimoniale quando incida concretamente sulla capacità di guadagno del soggetto leso (Cass. 25 luglio 2025, n. 21322, Cass. 16 febbraio 2024, n. 4289, Cass. 23 maggio 2023, n. 14241).
In questa prospettiva, l’accertata possibilità di svolgere mansioni generiche o meno qualificate – secondo la Suprema Corte - non esclude la configurabilità di un pregiudizio derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. Pertanto, il giudice deve verificare se le attività ancora praticabili dal danneggiato siano effettivamente equivalenti, per qualificazione professionale, stabilità e redditività, a quella esercitata anteriormente all'illecito, non essendo sufficiente il mero rilievo della residua attitudine allo svolgimento di generiche occupazioni lavorative (Cass. 5 agosto 2025, n. 22584)
Nel caso affrontato dalla pronuncia, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto assorbente la permanenza di opportunità lavorative generiche, senza verificare se la compromissione della professionalità specifica accertata, in quel caso, dal consulente tecnico fosse suscettibile di incidere, secondo le allegazioni e le prove offerte, sulla capacità reddituale del danneggiato.