Da un punto di vista sistematico, la non definitività dell'assegnazione a mansioni superiori con relativo inquadramento, in caso di sostituzione del lavoratore con diritto alla conservazione del posto, costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dalla norma codicistica e da quella contrattuale collettiva, che è quella della definitività dell'inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, correlata ad un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi.
Quindi, la non definitività del superiore inquadramento per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto richiede un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell'effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione, tanto più in un'ipotesi di lunga durata (quadriennale), decisamente lontana dal dato normativo.
Tale sicurezza dell'accertamento può desumersi, ad esempio, da un provvedimento formale, o dalle circostanze del caso concreto, “in modo che risulti dimostrato l'effettivo collegamento tra assegnazione e assenza, piuttosto che l'utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore, che finisce per aggirare il dato normativo e risolversi in un abuso dell'utilizzo del dipendente dichiarato sostituto, non essendo mai rientrato in servizio il dipendente sostituito”.
Con questi passaggi argomentativi la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 31120 del 28 novembre 2025), ha affrontato la questione posta dalla sostituzione del lavoratore con diritto alla conservazione del posto e dallo svolgimento di mansioni superiori da parte del lavoratore con qualifica inferiore.
La Suprema Corte ha poi ricordato che, affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non è necessario (in mancanza di una prescrizione in tal senso nell'art. 2103 c. c.) che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all'interessato prima, o in concomitanza, dell'attribuzione delle mansioni superiori. Tuttavia, la contrattazione collettiva ben può prevedere un tale regime rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello, nel valutare la fattispecie concreta alla luce del combinato disposto dell'art. 2103 c.c. e della pertinente norma contrattuale collettiva, aveva omesso di considerare l'assenza di abuso datoriale nell'utilizzo di lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni, per un periodo di tempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all'usuale periodo trimestrale.
In relazione a tale omesso accertamento, reputato una violazione del dato normativo, la sentenza è stata cassata con rinvio.