Licenziamento disciplinare per irreperibilità del lavoratore alle visite fiscali

In tema di licenziamento disciplinare per irreperibilità del lavoratore alle visite fiscali INPS, l'interpretazione dei verbali di accesso redatti dal medico fiscale, quale atto amministrativo a contenuto non normativo, integra valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ove sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa dei criteri disciplinati dagli artt. 1362 ss. c.c. L'ambiguità intrinseca di espressioni quali "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo" consente al giudice di valorizzare elementi indiziari (esiti di accessi contigui, situazione dei luoghi, annotazione "impossibilità a lasciare l'invito") e di escludere la prova dell'irreperibilità del lavoratore, con conseguente insussistenza del fatto contestato cui hanno fatto seguito la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.

Con tali argomenti la Cassazione ha respinto le tesi prospettate da una Società che aveva disposto il licenziamento disciplinare nei confronti di un lavoratore al quale era stato contestato di essersi reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo durante i periodi di assenza per malattia (sentenza, 2 luglio 2026, n. 22621).

Il Giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento per giusta causa. La Corte territoriale, nel condividere l'iter decisorio del giudice di primo grado, aveva escluso la sussistenza del grave inadempimento. In particolare, le decisioni di merito erano ruotate intorno, in particolare, al contenuto dei verbali delle tre visite mediche: il primo riferiva di un “esito sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, il secondo, esito “non ha risposto nessuno all’indirizzo”, il terzo un esito analogo al primo. Secondo la Corte d’appello, si trattava di indicazioni ambivalenti che potevano dare adito ad opposte interpretazioni.

Nel respingere il ricorso del datore di lavoro, la Cassazione ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva operato un'interpretazione complessiva e coordinata delle espressioni contenute nei verbali, non limitandosi al dato testuale atomisticamente considerato, ma inserendolo in un più ampio quadro indiziario. In particolare, la Corte aveva dato rilievo all'annotazione "impossibilità a lasciare l'invito", che difficilmente si concilia con l'ipotesi di una semplice assenza del lavoratore dal domicilio (in tal caso il medico avrebbe lasciato l'invito nella cassetta delle lettere, come in altre occasioni); aveva altresì valorizzato la comparazione con gli accessi andati a buon fine in date contigue; ed aveva, infine, rilevato che la situazione dei luoghi era poi mutata, con la presenza di indicazioni sufficienti per reperire l'abitazione.

Con riferimento alla critica che faceva leva sull’efficacia dei verbali di accesso per visita medica, la Corte ha rammentato che il certificato redatto dal medico convenzionato con l'INPS per il controllo della malattia del lavoratore costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.

Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto effettivamente attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all'indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l'assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'effettiva presenza del lavoratore presso l'abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso.

Nel caso di specie, i giudici di merito non avevano disconosciuto la veridicità di quanto materialmente attestato dal medico fiscale nei verbali, ma avevano, piuttosto, rilevato l'intrinseca ambiguità delle espressioni utilizzate, idonee a dar adito ad opposte interpretazioni.

Inoltre, le annotazioni "sconosciuto/irreperibile" costituiscono sintesi valutativa dell'esito dell'accesso, e la loro equivocità - come correttamente rilevato dai giudici di merito - non poteva essere superata attribuendo loro un significato univoco sfavorevole al lavoratore senza violare il riparto dell'onere probatorio.

In argomento si veda anche Se il lavoratore malato non risponde alla visita medica perché è sotto la doccia l’assenza è giustificatanonché Licenziamento e malattia simulata: la querela di falso del certificato medico non è necessaria.

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Maria Santina Panarella
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