Pubblicato in GU il Regolamento che modifica l’AI ACT

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio 2026, il Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 luglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull’IA.

L’obiettivo dichiarato è la semplificazione dell'attuazione delle norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, senza alterare la struttura del risk-based approach né le garanzie sostanziali per i diritti fondamentali.

Una delle novità di maggiore impatto è l'ampliamento delle pratiche vietate. Il Regolamento proibisce espressamente la commercializzazione, l'immissione in servizio e l'utilizzo di sistemi di IA che generino o manipolino immagini, video o contenuti audio realistici di persone identificabili raffiguranti parti intime o atti sessualmente espliciti senza consenso esplicito, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato (c.d. deep nude), nonché la generazione di materiale pedopornografico.

Si segnala poi la disciplina che introduce semplificazioni per gli operatori di piccole dimensioni. Le misure già previste dall'AI Act per le PMI (documentazione tecnica semplificata su template armonizzato, requisiti proporzionati per i sistemi di gestione della qualità, accesso prioritario ai sandbox regolatori) sono estese anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap enterprises), categoria introdotta dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione. Il Regolamento impone altresì agli Stati membri di istituire almeno un sandbox regolatorio nazionale entro il 2 agosto 2027.

Il Regolamento interviene poi per introdurre rilevanti proroghe. Per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 2 e Allegato III (sistemi biometrici, istruzione, occupazione, servizi pubblici essenziali, law enforcement, migrazione, giustizia) il termine è posticipato al 2 dicembre 2027. I sistemi ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 1 e Allegato I (integrati in prodotti soggetti a normativa armonizzata di settore, come dispositivi medici, macchinari, apparecchiature radio) avranno come nuova scadenza quella del 2 agosto 2028.

Viene altresì chiarita la grandfather clause (art. 111, par. 2 AI Act): il regime transitorio opera a livello di "tipo e modello" del sistema, sicché se almeno un'unità di un determinato sistema è stata legittimamente immessa sul mercato prima della data rilevante, tutte le unità del medesimo tipo beneficiano del regime transitorio.

In argomento si veda anche La Commissione UE presenta il nuovo pacchetto omnibus digitale nonché Intelligenza artificiale: il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione in ordine alla proposta di semplificazione

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Maria Santina Panarella
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