Il contratto di somministrazione a tempo determinato illegittimamente reiterato oltre il termine massimo di 24 mesi può essere trasformato in rapporto di lavoro indeterminato tra lavoratore e utilizzatore.
Questo è il principio racchiuso in una recente sentenza della Corte di Cassazione (7 novembre 2025, n. 29577).
Dopo aver ricostruito nel dettaglio il quadro normativo di riferimento, la Corte ha richiamato il dato reputato pacifico, più volte evidenziato in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la somministrazione di lavoro realizza un rapporto trilatero tra un'agenzia di lavoro, un utilizzatore e un lavoratore. In questo ambito – rammenta la Cassazione - si collocano, da un lato, un rapporto di lavoro subordinato del lavoratore con l'agenzia e, dall’altro, un rapporto commerciale tra quest'ultima e la società utilizzatrice. Questi distinti contratti, pur conservando ciascuno la propria causa e le rispettive caratteristiche tipologiche, sono, tuttavia, funzionalmente collegati al raggiungimento di uno scopo unitario, quello di fornire lavoro subordinato flessibile ad un soggetto che, pur non essendo il formale datore di lavoro, esercita i poteri e le prerogative di quest'ultimo. Il rapporto di lavoro che lega il dipendente all'agenzia – si legge nella pronuncia - ha tratti peculiari in quanto il lavoratore si impegna ad eseguire la prestazione in favore di un terzo, l'utilizzatore; nello stesso tempo, lo svolgimento della prestazione in favore del terzo costituisce adempimento dell'obbligo assunto dal prestatore nei confronti del somministratore ed esecuzione del contratto commerciale tra l'agenzia e il suo cliente.
Tale collegamento negoziale, come ricorda la Corte, è reso evidente, tra l’altro, dal disposto dell'art. 21, comma 3, del D.lgs. 276/2003, ora riprodotto nell'art. 33, comma 3, del D.lgs. 81/2015, nella parte in cui sancisce l'obbligo del somministratore di comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto di stipula del contratto o all'atto dell'invio in missione, le informazioni sul contenuto del contratto commerciale di somministrazione e, tra queste, “la data di inizio e la durata prevedibile della missione”.
Per effetto del collegamento negoziale, l'estensione al lavoro somministrato delle previsioni concepite e dettate per il lavoro a termine – secondo la Cassazione – “deve essere calibrata tenendo conto del carattere trilatero della somministrazione di lavoro e deve quindi essere letta come riferita a tutti i segmenti che compongono la fattispecie complessa della somministrazione di lavoro a termine”.
Da ciò discende che deve ritenersi ora imposto un limite massimo alla durata dell'impiego di uno stesso lavoratore in missione a termine presso la medesima impresa, sulla base di uno o più contratti, coincidente con i 24 mesi (limite previsto dal d.lgs. 81/2015, come modificato dal d.l. 87/2018.
D'altra parte, da un punto di vista logico, essendo pacifico che l'agenzia non può legittimamente assumere un lavoratore da inviare in missione presso lo stesso utilizzatore, con uno o più contratti a termine, oltrepassando il tetto dei 24 mesi, del pari l'utilizzatore non potrà legittimamente ricevere in missione il medesimo lavoratore da adibire alle stesse mansioni sulla base di plurimi contratti commerciali ove le missioni superino complessivamente il tetto dei 24 mesi.
Il limite di durata e il corrispondente divieto di oltrepassarlo si propagano necessariamente, “in ragione del collegamento negoziale e della funzionalizzazione dell'assunzione a termine all'invio in missione, dal rapporto tra l'agenzia e il lavoratore a quello che lega l'agenzia all'utilizzatore”. Ne consegue che il limite di durata massima dell'assunzione a termine da parte dell'agenzia porta con sé la limitazione dell'impiego temporaneo dello stesso lavoratore in missione presso l'utilizzatore.
Nel respingere l’interpretazione della normativa proposta dalla Società ricorrente, la Corte ha concluso con il seguente principio di diritto: “la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In tema di somministrazione di lavoro si veda anche La somministrazione di lavoro è legittima solo se temporanea.