In caso di danni derivanti da incendio, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980.
La vicenda trae origine dall’incendio di un'autovettura ricoverata all'interno di un box condominiale. L’impresa assicuratrice surrogatasi, a norma dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato, aveva agito nei confronti del proprietario dell’autovettura ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda risarcitoria, essendo emerso, con certezza, in sede istruttoria, che la vettura avesse avuto specifica rilevanza causale nella propagazione dell’incendio.
La Corte d’Appello aveva accolto il gravame proposto dal proprietario dell’autovettura sulla base del rilievo dell'assenza di prova della causa materiale dell'origine dell'incendio (avendo il consulente tecnico d'ufficio indicato tre ipotesi, paritetiche in termini di probabilità), da cui aveva fatto discendere la carenza di dimostrazione del collegamento causale della vettura con l'incendio. Gravando la prova dell'innesco dello stesso sul danneggiato, in assenza della stessa il custode non doveva fornire la prova del fortuito.
L’assicuratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di appello per avere ritenuto necessaria la dimostrazione, da parte del soggetto danneggiato, dell'innesco dell'incendio proprio dal veicolo andato in fiamme, reputando insufficiente la constatazione dell'efficacia, in ipotesi anche solo "concausale", data dalla "res" custodita alla propagazione del fuoco, così, di fatto, ponendo a carico del danneggiato, e non del custode, in una situazione di incertezza sull'origine dell' incendio, la "causa ignota" del danno.
Ripercorsa l’evoluzione della disciplina della responsabilità da cose in custodia, la Corte rileva che, con specifico riguardo all’incendio, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che la prova liberatoria a carico del custode “può dirsi raggiunta se sia positivamente accertato il caso fortuito, comprensivo, nella sua più lata accezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo”, precisando pure che in “caso di incendio non basta che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via d'ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente esercizio del potere di controllo sulla cosa” (viene richiamata Cass., 24 luglio 1963, n. 2055).
Proprio con riguardo ad un caso di responsabilità del custode di un fondo da cui non era propagato l’incendio, la Cassazione ha rilevato che avrebbe dovuto accertarsi, da parte del giudice del merito, se i danni si fossero prodotti “in conseguenza dell'insorgere (nel suo fondo) di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni", a tal fine risultando sufficiente constatare che quel terreno “si trovava in una situazione obiettivamente idonea a produrre danni", ragion per cui, "anche se l' incendio si era sviluppato in altro fondo, la sua situazione obbiettiva era tale" da determinare "un processo dannoso che alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio, contribuì concausalmente alla produzione del danno” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 18 giugno 1999, n. 6121).
Da tali principi la sentenza in commento trae una prima conclusione: “in caso di danni da cosa in custodia incendiatasi … non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del "caso fortuito" (che può essere costituita, oltre che da un fattore esterno che interviene sulla partecipazione della cosa all'evento, assorbendone interamente la causalità, anche dalla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato), con la duplice precisazione che la sua allegazione non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto (…) e che la causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode”.
La sentenza in esame rammenta poi come la giurisprudenza di legittimità configura la responsabilità da cose in custodia in termini di responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso causale, da accertarsi secondo il criterio del “più probabile che non” (cfr. su tutte, Cass, Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Secondo la Cassazione, allora, occorre vagliare “se - nel contesto di una ricostruzione della fattispecie legale di cui all'art. 2051 cod. civ. come configurante una responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso causale, da accertarsi secondo il criterio del "più probabile che non" - la "continuità", da parte di questa Corte, negli indirizzi sopra illustrati non finisca per comportare l'adozione di un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità, nel quale il bene in custodia da "causa" del danno degrada a mera "occasione" dello stesso”.
La Corte ritiene potersi superare tali perplessità, dando seguito all’orientamento secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente accertare che il bene in custodia, nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contributo alla produzione dell'evento dannoso, rilevando, semmai, l'individuazione del punto d'innesco dell'incendio ai fini della dimostrazione del caso fortuito, sicché, ove esso rimanga ignoto, è il custode del bene - incendiato e propagatore dell'incendio - a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità”.
Reputa, infatti, la Corte che “la riconosciuta natura "oggettiva" della responsabilità da cose in custodia valga, vieppiù, a confermare l'orientamento tradizionale, considerato che il dato caratterizzante la fattispecie legale di cui all'art. 2051 cod. civ. è il fatto che il nesso causale va ricostruito con riferimento non alla "condotta" del custode, ma direttamente alla "res" custodita”.
In questa prospettiva, dunque, “l'accertamento del punto di innesco dell'incendio come estraneo alla cosa custodita rileva, non già ai fini della ricostruzione del nesso tra "res" ed "eventus damni", bensì per l'individuazione, appunto, di una "catena causale di riferimento", alternativa rispetto a quella incentrata sul bene in custodia (e sul potere di fatto esercitato su di esso), idonea ad escludere che quel "rapporto causale concepito allo stato puro" - caratteristico delle fattispecie di responsabilità oggettiva - tenda "all'infinito".
Nella fattispecie decisa dalla sentenza in esame, è dunque irrilevante che vi siano state, nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio, altre ipotesi "alternative". Solo ove fosse emerso che l'incendio ebbe natura dolosa oppure che a causarlo sia stato un difetto dell'impianto elettrico, “si sarebbe potuta ritenere integrata la prova del fortuito, l'assenza della quale grava sul custode del bene - la vettura - che svolse, con certezza, il ruolo (almeno) di propagazione delle fiamme”.
Pertanto, “ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi”.
Di qui l’accoglimento del ricorso per cassazione.
Sul tema della responsabilità da cose in custodia, sul nostro sito:
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