La costituzione di un ramo di azienda destinato alla cessione, purché effettivo e dotato di autonomia funzionale, rientra nella piena discrezionalità imprenditoriale e rispetta i requisiti dell’art. 2112 c.c.
Così si è pronunciato il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 settembre 2025, n. 9194 nel caso di una banca che aveva creato un settore Credito Anomalo, distinguendolo poi in due Servizi: Credito Anomalo Corporate, ossia medie e grandi imprese, e Credito Anomalo Retail, ossia privati e piccole imprese.
I lavoratori ricorrenti hanno impugnato l’operazione in ragione dell’assenza di un preesistente ramo d’azienda.
Il Tribunale giudica la tesi della assenza di preesistenza nel caso di costituzione di un ramo d’azienda in prossimità della cessione dello stesso “contraria alla normale pratica aziendale a tutti i livelli e in tutti i settori, contraria alla libertà d'impresa e da ultimo alle norme del diritto del lavoro; per contro l'operazione posta in essere dalle due società resistenti è sostenuta da buone ragioni imprenditoriali ed è pienamente legale”.
Dunque, l’operazione è perfettamente riconducibile a un legittimo trasferimento di ramo d’azienda posto che “l'art. 2112, c.c. chiede solamente che il mutamento nella titolarità abbia ad oggetto un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità”.
E - prosegue il Giudice - “se l'imprenditore decide di riorganizzare l'impresa in più rami aziendali per poi cederne uno di essi, e questo avviene in realtà, ossia esiste una tale riorganizzazione, vuol anche dire che preesiste alla cessione”.
Applicando tale principio al caso di specie, “il settore credito anomalo ben può essere gestito unitariamente”, e quindi in un'unica struttura nella quale si trattino le pratiche sia dei privati sia delle grandi imprese. Ma, “altrettanto legittimamente può essere gestito attraverso due strutture, con i loro uffici, i loro impiegati e i loro mezzi materiali e immateriali”. Tale decisione organizzativa “rientra nel pieno della discrezionalità dell'iniziativa economica”: un'impresa può in un primo momento strutturarsi in un modo e in un secondo momento in un altro.
E, pur riscontrando che la banca “si è strutturata in un certo modo proprio in vista della cessione”, il Tribunale ritiene che l’impresa sia perfettamente legittimata a farlo.
Su queste premesse il Tribunale ritiene sussistere, nella fattispecie, il requisito della preesistenza del ramo d'azienda, atteso che “è stata creata (peraltro nel corso di alcuni anni, anche se gli ultimi aggiustamenti sono dell'anno precedente al trasferimento dei lavoratori) una struttura autonoma e questa viene ceduta a terzi”.
D’altro canto, quel che rileva è che al momento della cessione una struttura autonoma già sussista.
Ancora di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2025, n. 17201 (sul nostro sito, Cessione di ramo d’azienda: è essenziale la preesistente autonomia funzionale) ha ribadito che è elemento costitutivo di una valida cessione di ramo d’azienda l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità dello stesso di provvedere, attraverso la propria organizzazione, allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, in favore di terzi, senza dover attingere a contributi del cedente o del cessionario.
E, sulla base degli elementi in fatto della fattispecie il Tribunale di Roma conclude nel senso della esistenza dell’autonomia organizzativa del ramo d’azienda ceduto.
Sui requisiti di una valida cessione di ramo d’azienda, v. sul nostro sito:
Quando il ramo d’azienda è tutta l’azienda si applica l’art. 2112 c.c.