Il consenso non può giustificare una scelta erronea del medico. Il paziente, infatti, per quanto informato, non può essere equiparato ad un medico negli errori di scelta terapeutica, e ciò tanto più se il paziente non ha ricevuto informazioni complete e congrue.
Questo principio è stato sottolineato, da ultimo, da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (10 febbraio 2026, n. 2968).
Il Tribunale aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire l’attore nella misura di oltre dieci mila euro per danni conseguenti a malpractice riguardo ad una frattura del polso.
La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello dell’Azienda che, poi, aveva proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, con la pronuncia citata, ha rigettato le censure, in particolare il motivo mediante il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2792 c.c. per non aver la Corte considerato che il paziente aveva prestato il proprio consenso in forma orale.
Secondo la Cassazione, il motivo era palesemente inconferente alla luce del principio sopra riportato.