La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione del nesso causale tra esposizione all’amianto e malattia non tabellata (ordinanza 11 aprile 2025, n. 9468).
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda del lavoratore volta ad accertare l’eziologia professionale della patologia tumorale di cui era portatore e ad ottenere dall’Inail le consequenziali prestazioni di legge. I giudici territoriali, dopo aver dato atto che la neoplasia al retto di cui era affetto il ricorrente non rientrava tra le malattie tabellate di cui al d.P.R. 336/1994, vigente all’epoca dei fatti, avevano recepito le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di rinvio. Secondo la c.t.u. non esisterebbe, al momento, alcuna evidenza scientifica che attesti l’esistenza di un rapporto causa – effetto tra esposizione ad amianto e cancro al colon retto che, invece, rappresenta la seconda o terza delle patologie per incidenza nella popolazione maschile italiana di età anagrafica corrispondente a quella del ricorrente, concludendo, pertanto, per l’insussistenza di un grado di probabilità sufficiente per affermare un rapporto anche concausale tra la malattia e la sua pregressa attività lavorativa.
Il lavoratore aveva impugnato la pronuncia innanzi alla Corte di Cassazione che, però, ha condiviso, nella sostanza, la decisione della Corte di merito.
Come ricorda la Suprema Corte, i Giudici territoriali avevano ritenuto irrilevante che il d.m. del 10 giugno 2014, nell’aggiornare l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di cui all’art. 139, T.U. 1124/1965, avesse incluso il tumore al colon retto tra le patologie a “limitata probabilità” di derivazione causale dall’esposizione ad amianto.
La Cassazione ha condiviso il ragionamento della sentenza impugnata, richiamando il consolidato principio di diritto secondo il quale l’elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli “elenchi succedutisi nel tempo assumono valore probatorio vario, in relazione all’intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull’assicurato”. A questo fine – si legge nella pronuncia – “non può che ribadirsi che va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, quest’ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità, ossia secondo il principio della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’”.
In argomento di nesso causale tra esposizione all’amianto e malattia, si veda Consapevolezza della nocività delle sostanze e responsabilità del datore per mancata adozione di adeguate misure di prevenzione e Nesso causale tra esposizione ad amianto e morte anche se non è provato il mesotelioma.