Nella sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026 le Sezioni Unite si sono espresse in materia di notifica nulla e interruzione della prescrizione, affermando che “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.
L’ordinanza interlocutoria che ha rimesso la questione controversa allo scrutinio delle Sezioni Unite ha dato ampia esposizione del contrasto esistente nella giurisprudenza della stessa Cassazione registrando “opinioni dissonanti” per quanto concerne “l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione”
Ad avviso del Collegio rimettente esiste un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va esercitato.
Da una parte, in giurisprudenza è stato affermato che (si v. Cass. ord. n. 18485/2018) “la rinnovazione della notifica nulla di un atto di citazione disposta ed eseguita ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. “non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto”, nulla incidendo l’articolo 291, primo comma, c.c., poiché, statuendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, non si riferirebbe all’istituto della prescrizione”.
Dall’altra, parte della giurisprudenza ha riconosciuto alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. “anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi - diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente - si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.". Le Sezioni Unite hanno ricordato che secondo quella giurisprudenza la questione controversa consiste sostanzialmente nello stabilire “se, prodottosi con la notifica di un atto di citazione l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di cui l'attore chiede giudizialmente l'accertamento ed intervenuta una sentenza di dichiarazione di nullità della notificazione della citazione, tale effetto interruttivo si protragga oppure no, ai sensi dell’art.2945, 2^ comma c.c., sino al passaggio in giudicato di detta sentenza”.
E la risposta risulta positiva nel senso che “la sentenza che definisce il giudizio, nell'accezione di cui al 2^ comma dell'art. 2945 c.c., non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell'atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale. Ed il principio della permanenza dell'effetto interruttivo dell'atto di citazione (e degli altri atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.) sino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato trova deroga ai sensi del terzo comma dell'art. 2945 c.c. solo nel caso di estinzione del processo”.
La ragione sottesa alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 2945 c.c., hanno ricordato le Sezioni Unite, è che – considerato che il presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo stabilito dalla legge (fatto che fa presumere l'abbandono di esso e quindi la sua estinzione) - non può presumersi l'abbandono del diritto per tutto il tempo necessario per la conclusione del processo con una sentenza passata in giudicato in quanto la pendenza del giudizio basta a giustificare l'omissione di altri atti interruttivi e fa sì che non si possa presumere l'abbandono del diritto.
L'applicazione del principio dettato dal secondo comma dell'art. 2945 c.c. postula che la sentenza venga pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto.
In questo contesto si è poi inserito quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24822/2015, in tema di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (v. massima: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario”.
Ricostruito così il contesto giurisprudenziale in materia, le Sezioni unite hanno rilevato che poiché l’istituto della prescrizione apporta una ripartizione di tutela tra le facoltà del titolare del diritto, che lo deve esercitare in un tempo determinato, e quelle del soggetto passivo del rapporto e che ciò si evidenzia in particolare proprio quando la modalità dell’esercizio è processuale, “l’intrinseca connessione che in tal caso si verifica tra diritto sostanziale e diritto processuale ha condotto alla necessità di un bilanciamento degli effetti dell’esercizio di azione e dell’esercizio di eccezione laddove si interpongano, a livello oggettivo, fattori e circostanze non attribuibili ad alcuno dei soggetti avvinti al rapporto giuridico sostanziale e processuale - creditore/debitore ovvero attore/convenuto”.
La necessità di costruire un equilibrio attiene al momento in cui si sprigiona l’effetto dell’esercizio del diritto sostanziale come conseguenza del diritto processuale.
Dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata riconosciuta, allorquando il diritto sostanziale e il diritto processuale si sovrappongono nel loro esercizio, hanno ricordato le Sezioni Unite, la necessità della notificazione dell’atto introduttivo processuale e non del mero deposito della domanda. Pertanto, l’equilibrio, continuano le Sezioni Unite, “non può che evincersi proprio dalla modalità della notifica dell’atto introduttivo del processo, per individuare quando essa attinge effetto riguardo all’esercizio del diritto sostanziale, rectius alla interruzione e sospensione della prescrizione che tale diritto riceve come limite in termini temporali. E per questo occorre fronteggiare, ineludibilmente, la scissione sul piano soggettivo - notificante e notificatario”.
Infine, le Sezioni Unite hanno ricordato gli importanti principi espressi con la sentenza n. 14916/2016, resa sempre a Sezioni Unite, sentenza “che ha plasmato in termini nuovi il rapporto tra nullità (istituto espressamente presente nel codice) e inesistenza (specie solo implicitamente presente perché posta a monte, nel senso negativo, della configurazione giuridica)” ed “ha fornito a una pronuncia innovativa sulla tematica sottoposta dall’ordinanza interlocutoria, cioè a Cass. 13070/2018, la possibilità di superare il bivio costruito dalla giurisprudenza precedente tra la necessità, per l’applicazione degli articoli 2943 e 2945 c.c., della “sana” notifica senza correzione retroattiva - linea maggioritaria, questa, nutrita dall’istituto sostanziale della ricezione inteso come presidio avverso la retroattività – e l’alternativa sufficienza estraibile dall’articolo 291 c.p.c. consistente appunto in una rinnovazione con effetto retroattivo”.
Con la predetta sentenza del 2016 le Sezioni Unite hanno indicato un approccio nuovo al concetto di nullità, espandendola ed hanno potenziato in corrispondente misura lo strumento della rinnovazione.
Dopo tale intervento nomofilattico “è stato infatti coerente valorizzare appieno quell’istituto di riserva correttiva ravvisabile nell’articolo 291 c.p.c. che è la rinnovazione della notifica: l’errore oggettivamente emerso (qui di per sé non rileva la colpa del notificante, che sia presente o meno) è correggibile in modo completo, id est la correzione sana l’errore, anche in termini temporali sostanziali…”
Le Sezioni Unite hanno poi rilevato come da tempo si è censurata in dottrina “come aridamente letterale l’interpretazione del termine “decadenza” presente nell’articolo 291 c.p.c. diretta a escluderne la copertura della prescrizione, riconoscendo che questa completa copertura deve invece esserne evinta; e più recentemente, riconoscendo pure che il vizio notificatorio non lede in misura inaccettabile il destinatario (si ritorna alla relatività delle rispettive tutele delle parti come non traducibile in uguaglianza assoluta, così ab origine non essendo le rispettive posizioni), si è giunti a sostenere che la sanatoria retroattiva di cui all’articolo 291 c.p.c. si estende a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proprio in conformità con l’ampio tenore della norma - “la rinnovazione impedisce ogni decadenza” - e con la sua origine storica, poiché far gravare le norme sostanziali sull’istituto processuale laddove è previsto che questo direttamente generi l’efficacia degli atti recettizi posti in essere in processo significherebbe introdurre una interpretazione abrogativa della retroattività della sanatoria suddetta”.
Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
Ricostruito come si è visto il contrasto giurisprudenziale sul tema, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.