Con l’ordinanza del 29 aprile 2026, n. 11858 la Corte di Cassazione ha affermato l’abusività della clausola derogatoria al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. quando il garante è un consumatore.
Con il ricorso per cassazione era stata censurata la sentenza di secondo grado non avendo quest’ultima considerato che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nei modelli di fideiussione predisposti dalle banche è abusiva e quindi nulla ai sensi della normativa consumeristica unionale e nazionale comportando un significativo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella della banca, contraente forte.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole al creditore, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558)”.
Nell’ordinanza la Corte ha altresì affermato che una siffatta clausola di deroga comporta l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina “astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469-bis c.c.”.
In conclusione, la Corte ha rilevato come nell’impugnata sentenza la Corte d’appello abbia omesso di verificare d’ufficio la portata della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi di clausola vessatoria che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.