La legge di bilancio 2026: le novità in materia di lavoro

Nella seduta del 17 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza della legge di bilancio per il 2026.

Tra i 137 articoli che costituiscono il provvedimento che ora verrà sottoposto all’esame del Parlamento, si segnalano quelli racchiusi nel Titolo III dedicato alle ‘Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità’.

L’art. 46 introduce una misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (e con reddito da lavoro non superiore a 40.00,00 euro su base annua).

L’art. 48, al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici, introduce esoneri contributivi, prevedendo che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui.

L’art. 49 introduce incentivi per la trasformazione dei contratti al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili. In questi casi, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale.

È previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art. 50) con l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio entro la quale il genitore può assentarsi dal lavoro per tre mesi con un’indennità pari al 30 % della retribuzione.

In caso di malattia del figlio di età compresa tra i 3 e 14 anni, i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno (non più 5).

Si segnalano altresì le disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (art. 4), applicabili, però, solo ai dipendenti con reddito non superiore a 40.000,00 euro. Ad esempio, per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno o prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché per indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

Qui in calce il testo integrale.

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Maria Santina Panarella
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