Danno da cose in custodia: ai fini della prova liberatoria non è necessario che la condotta colposa del danneggiato sia anche imprevedibile

Stefano Guadagno
21 Gennaio 2026

In caso di danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, per poter interrompere il nesso causale, deve essere colposa ma non deve necessariamente essere imprevedibile e inevitabile.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza n. 808 del 15 gennaio 2026.

La parte attrice aveva convenuto il Comune di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta su pavimentazione sconnessa a causa dell’avvallamento di alcune tessere di marmo che la componevano.

I Giudici del merito rigettavano la domanda attorea escludendo che l’alterazione della pavimentazione potesse costituire insidia, essendo ben visibile sia per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia per l’illuminazione del luogo.

La ricorrente per cassazione censurava la sentenza di appello per avere ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta ed il danno, in assenza di prova del caso fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima.

La Cassazione richiama, in premessa, l’orientamento, maggioritario, in forza del quale “potrà … assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa". Resta fermo, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cassazione, ord. 16 ottobre 2024, n. 26895, commentata sul nostro sito Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?; Cass., 3 maggio 2024, n. 11942, con nostro commento, Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente; v. anche Cass., 23 gennaio 2024, n. 2376 e, ancor prima, Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

L’ordinanza in commento precisa quindi che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 - sul nostro, Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade la quale ha chiarito che la condotta negligente del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme, essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella misura apprezzata”).

Pertanto, conclude la Corte, deve escludersi che “la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba presentare natura "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile" (tra le molte, si richiama Cass., 31 marzo 2025, n. 8450).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte conferma la sentenza di merito rilevando che, seppur la Corte territoriale abbia fatto impropriamente riferimento all'insidia, ha nella sostanza inteso evidenziare che, “ove la condotta della danneggiata fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza dell'anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data l'ampiezza del porticato”.

Sul tema della responsabilità da cose in custodia, sul nostro sito:

In caso di incendio sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha solo contribuito alla causazione dell’evento

Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?

Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente

Responsabilità ex art. 2051 c.c: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa

Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade

La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?

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