Condotta antisindacale e obblighi di informazione: è sufficiente lo scambio a mezzo whatsapp?

La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l'antisindacalità della condotta datoriale. Tuttavia, l'antisindacalità non sussiste ove si accerti che gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee (messaggistica istantanea) che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell'ambito del possibile, gli scopi.

Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 28 l. 300/1970 con la quale una sigla sindacale aveva chiesto che venisse dichiarata l’antisindacalità della condotta dell’azienda per l’inosservanza, nel contesto dell’epidemia Covid 19, agli obblighi di informazione e confronto previsti dalla contrattazione collettiva, in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.

La Corte territoriale aveva ritenuto, sul punto, che, nel contesto iniziale dell’epidemia covid nella quale si inseriva la vicenda in esame, l’eccezionale urgenza di provvedere era incompatibile con tempi e modi di una normale consultazione e confronto sindacali e che, del resto, le relazioni sindacali erano state comunque tenute, seppure sulla base di modalità più informali, anche mediante messaggistica whatsapp.

Da qui la conclusione secondo la quale sebbene i confronti informali non rispondessero alle caratteristiche del confronto previsto dalla contrattazione collettiva, non poteva dirsi sussistente, in concreto, un’antisindacalità della condotta.

Nel rigettare il ricorso dell’organizzazione sindacale, la Cassazione ha rilevato che quella che rileva è l'oggettiva antisindacalità di una condotta, nel senso che “solo se vi sia reale lesione - nelle condizioni date in punto di fatto - di prerogative o della libertà sindacale, può aversi il rimedio repressivo di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970”.

Il tema, dunque, - si legge nella pronuncia - non è quello dell'intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva, ma “della logica di un'aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi. Contrasto che non si misura sulla formale violazione di certe previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma, in concreto, nell'essersi realizzata la lesione degli interessi che sono da esse tutelati, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l'asserito vulnus si sarebbe realizzato”.

Ne discende che, come si è sopra anticipato, la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può senz’alto far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto - come accaduto nel caso di specie - risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non è necessario assumere alcun rimedio.

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Maria Santina Panarella
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