Recesso senza giusta causa: quali indennità (non) spettano all’agente?

In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha riassunto alcuni dei – pacifici – principi in tema di recesso dal contratto di agenzia (ord. 28 ottobre 2026, n. 28014),

La Corte ha dapprima ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di agenzia, la valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale deve applicare la regola dettata dall'art. 2119 c.c. tenendo conto “delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (Cass., Sez. Lav., ord. n. 1244/2026; Cass., Sez. II, sent. n. 34478/2023; Cass., Sez. Lav., ord. n. 11223/2026)”.

Nel respingere il ricorso proposto dall’agente che aveva sostenuto che gli spettasse l’indennità di cessazione del rapporto, la Cassazione ha evidenziato che la disposizione dell'art. 1751 c.c. richiede non solo che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari con quelli esistenti, ma anche la prova che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi, e che il recesso non sia imputabile all'agente.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale, avendo accertato che il recesso era imputabile all'agente e non a circostanze attribuibili al preponente, aveva correttamente escluso il diritto all'indennità.

La Corte ha poi reputato parimenti corretta la statuizione del giudice d’appello che aveva escluso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Nel contratto di agenzia – ricorda la Cassazione - il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge in capo alla parte che subisce il recesso, e spetta alla parte che risolve il rapporto solo qualora sussista un inadempimento colpevole della controparte (anche Cass. ord. n. 14066/2026).

Esclusa, nella specie, la sussistenza della giusta causa, nessuna indennità di preavviso competeva, dunque, all'agente recedente.

In argomento si rinvia anche a Contratto di agenzia e indennità di fine rapporto.

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Maria Santina Panarella
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