In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'elisione del nesso causale, la condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed eccezionalità, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa,ossia caratterizzata dall'inosservanza della normale cautela esigibile e correlata alla situazione di rischio percepibile o superabile con l'ordinaria diligenza. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante l'adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più l'imprudenza del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, interamente recidendo il nesso eziologico e degradando la cosa a mera occasione dell'evento lesivo.
La Corte di Cassazione ha affermato questo principio in una recente ordinanza (n. 27680 del 23 ottobre 2026).
La vicenda di specie aveva preso le mosse dalla domanda avanzata nei confronti di un Comune diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale causato, secondo la prospettiva dell’attore, da una disconnessione del manto stradale.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente il caso fortuito rappresentato dalla condotta imprudente del danneggiato.
La Corte d’appello, poi, aveva rigettato l’impugnazione argomentando sulla mancanza di prova del nesso eziologico cosa-danno e sulla ricorrenza del caso fortuito evincibili dall'istruttoria.
Nel respingere il ricorso proposto dall’originario attore, la Cassazione ha rammentato, in primo luogo, che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di fornire la rigorosa prova del nesso di causalità tra la res e l'evento lesivo, dimostrando che lo stato dei luoghi o l'anomalia del bene ha svolto un ruolo di efficienza eziologica diretta nella determinazione del sinistro.
Il regime di responsabilità oggettiva stabilito dall'art. 2051 c.c. solleva il danneggiato dalla sola prova della colpa del custode, ma non lo esonera affatto dalla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno.
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa – ricorda la pronuncia - si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c.,richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela dettato dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. L'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato aumenta proporzionalmente alla prevedibilità e all'evitabilità del danno tramite le cautele normalmente esigibili. Pertanto, un comportamento totalmente disattento a fronte di un pericolo facilmente superabile è idoneo a interrompere il nesso di causalità, integrando gli estremi del caso fortuito.
In estrema sintesi, secondo la Cassazione, è ormai consolidato l'orientamento che ritiene idonea ad interrompere il nesso causale anche la mera condotta oggettivamente colposa del danneggiato, che si ponga come causa autonoma ed esclusiva nella determinazione dell'evento.
Da qui l’enunciazione del principio riportato in apertura.
In tema di responsabilità per i danni da cose in custodia si richiama anche Danno da cose in custodia e responsabilità ex art. 2051 c.c.e Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?