Il principio secondo il quale la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio che presupponga la sua colpa e non quella dei sanitari.
Lo ha evidenziato la Corte di Cassazione in una recente pronuncia (ord., 1° ottobre 2026, n. 26056).
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la responsabilità della ASL per fatto altrui presupponesse la colpa dell’ausiliario, e, poiché, in quel caso, la colpa dei medici era stata esclusa, aveva ritenuto che non si potesse ritenere responsabile l’Azienda sanitaria.
I ricorrenti avevano così impugnato la sentenza, osservando che la responsabilità della struttura sanitaria può essere una responsabilità per fatto dei suoi ausiliari (il personale sanitario) ma può anche essere una responsabilità per fatto proprio. Può accadere, infatti, che il pregiudizio per il paziente derivi dalle condotte non del medico, ma della struttura, per via della disorganizzazione di quest’ultima o di una sua negligenza.
I ricorrenti avevano fatto discendere l’erroneità della sentenza impugnata da tali principi, atteso che il CTU aveva individuato, nella gestione del caso, carenze di tipo organizzativo che avevano influito sulla erronea diagnosi. In particolare, l’inziale anamnesi non era stata fatta presente ai medici curanti e le informazioni raccolte non erano state trasfuse nella cartella; questa carenza organizzativa aveva impedito, secondo il CTU, agli stessi medici di avere un quadro completo e dunque di potersi accorgere della infezione tubercolare in tempo per intervenire.
La Cassazione ha reputato le censure fondate.
Secondo la Suprema Corte “Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico, ed il titolo di responsabilità non cambia (Cass. 7074/ 2024)” tanto che la transazione con il medico non impedisce l’azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest’ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario (Cass. 26118/2021) (ne abbiamo parlato anche in La responsabilità della struttura viene meno per effetto dell’accordo tra medico e paziente?
Dunque, a dire della Cassazione, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda senza affrontare questo problema, e così facendo, da un lato, aveva erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. - in base al quale, proprio perché il contratto è stipulato con la struttura, quest’ultima assume obbligazioni anche in proprio e non solo per fatto degli ausiliari - e da un altro lato, non aveva tenuto conto di quanto emerso dalla CTU, ossia della carenza organizzativa che avrebbe portato al ritardo nella diagnosi.