Le Sezioni Unite tornano sulle fideiussioni ABI risolvendo alcune questioni rimaste aperte

Camilla Maranzano
8 Settembre 2026

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite sono tornate nuovamente a pronunciarsi sul tema delle fideiussioni riproduttive delle clausole censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, risolvendo alcune questioni rimaste ancora aperte dopo il loro precedente intervento del 2021 (v. sentenza S.U. n. 41994/2021).

1. – Il provvedimento della Banca d’Italia

Nell'ottobre del 2002, l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale "tipo" per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie.

La Banca d'Italia, in quel momento (e fino al 2006), in funzione di autorità garante del mercato creditizio, nel verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva interpellato l'AGCM, che aveva formulato rilievi critici nel senso di una “constatata idoneità a restringere indebitamente la concorrenza di settore, attraverso un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimento del costo complessivo del finanziamento per il debitore”.

Tali indicazioni avevano riguardato le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema, ovvero, rispettivamente:

 i) “la clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa siano state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;

ii) “la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.”, in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dalla suddetta norma, intesa come derogata;

iii) “la clausola di sopravvivenza”, a mente della quale, qualora le obbligazioni garantite vengano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

L’istruttoria aveva consentito di rilevare come il contenuto dello schema fosse “sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate”, laddove “l’ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non (poteva) essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.

In materia di fideiussioni è sorto un contrasto giurisprudenziale su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 (per un approfondimento v. sempre sul nostro sito “La ‘nullità derivata’ del contratto di fideiussione riproduttivo dell’intesa anticoncorrenziale”), affermando i seguenti principi di diritto:

  • “è ammessa la tutela c.d. reale poiché, nel caso di specie, si configura una nullità "speciale", a tutela dell'ordine pubblico economico, con portata più ampia di quella codicistica perché volta a colpire anche atti o combinazione di atti, non necessariamente riconducibili a fattispecie di natura contrattuale, avvinti da un "nesso funzionale" che li rende idonei alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale”;
  • “la declaratoria di nullità può, però, essere solo parziale, ovvero limitata alle clausole contrattuali illecite, a meno che non si accerti nel caso concreto la loro essenzialità ai fini della prestazione del consenso”;
  • “ai fini della declaratoria di nullità parziale, il fideiussore deve allegare il solo dato della coincidenza testuale delle condizioni contrattuali impugnate con quelle censurate dall'autorità di vigilanza”;
  • “il provvedimento del 2005 che ha accertato l'esistenza di una intesa restrittiva, ha infatti valenza di "prova privilegiata" dei fatti costitutivi della domanda, in specie quanto alla sussistenza del "collegamento funzionale" tra contratto "a valle", contenente le clausole vietate, e intesa "a monte".

2. – L’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025

L’intervento del 2021 delle Sezioni Unite, appena passato in rassegna, ha lasciato aperte alcune questioni interpretative su cui si è venuto a innestare un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Il Tribunale di Siracusa con l’ordinanza del 1° agosto 2025, rilevata la necessità di un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite su alcune questioni rimaste ancora aperte, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 - bis c.p.c., evidenziando le seguenti tre questioni di diritto:

  1. “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta Banca d'Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all'art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. (Omissis) del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza”;
  2. “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza”;
  3. “Se, nell'ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. (Omissis) del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta - del pari contenuta nel testo fideiussorio - valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”

3. – Il provvedimento dell’11 novembre 2025 del Primo Presidente della Cassazione

Con provvedimento dell’11 novembre 2025 (esaminato in un nostro precedente commento “Fideiussioni con clausole censurate da Banca d’Italia, nullità e rinvio pregiudiziale”) il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 363 - bis c.p.c.

In particolare, dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni di diritto prospettate, il decreto che ha ammesso il rinvio pregiudiziale ha altresì evidenziato che le stesse non potevano dirsi già risolte, sottolineando come la portata applicativa della decisione n. 41994 del 2021 a Sezioni Unite fosse stata oggetto di diverse pronunce della stessa giurisprudenza di legittimità, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell'epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell'accertamento dell'autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell'istanza stragiudiziale ovvero necessità dell'iniziativa di carattere giurisdizionale”), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti.

Per la Cassazione le questioni sollevate erano “suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute”.

Le diverse opzioni ermeneutiche, adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, erano tali da integrare anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, rendendo così senz’altro opportuna l'assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite per l'enunciazione dei principi di diritto.

4. – La sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dopo aver ampiamente ripercorso il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema, hanno affermato, in relazione ai primi due quesiti sollevati dal Tribunale di Siracusa, il seguente principio di diritto:

  • “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. (Omissis) del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. (Omissis) del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri”.

In relazione al terzo quesito invece il seguente principio di diritto:

  • “Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”.

Per leggere il testo completo della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24825 del 28 agosto 2026 clicca qui

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