Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite sono tornate nuovamente a pronunciarsi sul tema delle fideiussioni riproduttive delle clausole censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, risolvendo alcune questioni rimaste ancora aperte dopo il loro precedente intervento del 2021 (v. sentenza S.U. n. 41994/2021).
1. – Il provvedimento della Banca d’Italia
Nell'ottobre del 2002, l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale "tipo" per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie.
La Banca d'Italia, in quel momento (e fino al 2006), in funzione di autorità garante del mercato creditizio, nel verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva interpellato l'AGCM, che aveva formulato rilievi critici nel senso di una “constatata idoneità a restringere indebitamente la concorrenza di settore, attraverso un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimento del costo complessivo del finanziamento per il debitore”.
Tali indicazioni avevano riguardato le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema, ovvero, rispettivamente:
i) “la clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa siano state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
ii) “la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.”, in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dalla suddetta norma, intesa come derogata;
iii) “la clausola di sopravvivenza”, a mente della quale, qualora le obbligazioni garantite vengano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
L’istruttoria aveva consentito di rilevare come il contenuto dello schema fosse “sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate”, laddove “l’ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non (poteva) essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
In materia di fideiussioni è sorto un contrasto giurisprudenziale su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 (per un approfondimento v. sempre sul nostro sito “La ‘nullità derivata’ del contratto di fideiussione riproduttivo dell’intesa anticoncorrenziale”), affermando i seguenti principi di diritto:
2. – L’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025
L’intervento del 2021 delle Sezioni Unite, appena passato in rassegna, ha lasciato aperte alcune questioni interpretative su cui si è venuto a innestare un nuovo contrasto giurisprudenziale.
Il Tribunale di Siracusa con l’ordinanza del 1° agosto 2025, rilevata la necessità di un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite su alcune questioni rimaste ancora aperte, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 - bis c.p.c., evidenziando le seguenti tre questioni di diritto:
3. – Il provvedimento dell’11 novembre 2025 del Primo Presidente della Cassazione
Con provvedimento dell’11 novembre 2025 (esaminato in un nostro precedente commento “Fideiussioni con clausole censurate da Banca d’Italia, nullità e rinvio pregiudiziale”) il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 363 - bis c.p.c.
In particolare, dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni di diritto prospettate, il decreto che ha ammesso il rinvio pregiudiziale ha altresì evidenziato che le stesse non potevano dirsi già risolte, sottolineando come la portata applicativa della decisione n. 41994 del 2021 a Sezioni Unite fosse stata oggetto di diverse pronunce della stessa giurisprudenza di legittimità, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell'epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell'accertamento dell'autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell'istanza stragiudiziale ovvero necessità dell'iniziativa di carattere giurisdizionale”), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti.
Per la Cassazione le questioni sollevate erano “suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute”.
Le diverse opzioni ermeneutiche, adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, erano tali da integrare anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, rendendo così senz’altro opportuna l'assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite per l'enunciazione dei principi di diritto.
4. – La sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dopo aver ampiamente ripercorso il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema, hanno affermato, in relazione ai primi due quesiti sollevati dal Tribunale di Siracusa, il seguente principio di diritto:
In relazione al terzo quesito invece il seguente principio di diritto: