Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto creatosi all’interno della Sezione lavoro (si v. ordinanza interlocutoria n. 10082/2025) sulla natura retributiva o contributiva delle quote di t.f.r. che, a far data dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria, istituito dall’art, 1, commi 755 e ss., della legge n. 296 del 2006.
L’adesione all’una o all’altra tesi determina, ha affermato la Cassazione, la qualificazione del t.f.r., rispettivamente, “come retribuzione differita oppure prestazione previdenziale, condizionando l’esatta individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio il quale intercorre in un caso tra datore e lavoratore e nell’altro caso tra Istituto di previdenza e datore di lavoro; con significative ricadute di ordine sistematico sulla legittimazione del lavoratore o dell’Inps ad agire nei confronti del datore di lavoro insolvente e proporre domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, sul regime prescrizionale applicabile, sulle sorti del Fondo di garanzia”.
Le Sezioni Unite hanno aderito alla prima tesi, affermando che il t.f.r. continua ad essere una forma di retribuzione differita, come previsto dall'art. 2120 c.c., anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 296 del 2006. Secondo la Corte, l’istituzione del Fondo di Tesoreria ha inciso esclusivamente sulle modalità di gestione e finanziamento dell'istituto, senza alterarne la natura giuridica né trasferire all'INPS la titolarità dell'obbligazione nei confronti del lavoratore.
La sentenza conferma che il datore di lavoro resta debitore delle quote di t.f.r. non effettivamente versate al Fondo di Tesoreria, con la conseguenza che il lavoratore conserva la legittimazione ad agire nei suoi confronti e ad insinuarsi al passivo della procedura concorsuale per il relativo credito.
Le S.U. hanno altresì stabilito che nel caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle quote di t.f.r. al Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, a far tempo dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale - rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest’ultimo il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito.
In conclusione le Sezioni Unite nella sentenza in commento hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.”.
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