Fideiussioni con clausole censurate da Banca d’Italia, nullità e rinvio pregiudiziale

Camilla Maranzano
18 Novembre 2025

Con il provvedimento dell’11 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 363-bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa in tema di fideiussioni riproduttive delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005.

Nello specifico, il Tribunale di Siracusa si è chiesto se una fideiussione riproduttiva delle predette clausole possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa quindi reputarsi nulla:

  1. “anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta Banca d'Italia”;
  2. anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus”.

Per entrambe le ipotesi, in caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si è altresì chiesto “se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all'art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza".

Inoltre con il medesimo provvedimento il Tribunale di Siracusa ha sollevato anche un’altra questione e cioè se, sempre nell'ambito delle predette fideiussioni, una volta accertata la nullità delle clausole censurate dall’autorità di vigilanza e la conseguente applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, “la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta - del pari contenuta nel testo fideiussorio - valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».

La Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’11 novembre 2025 ha ritenuto ammissibile il rinvio sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 363-bis c.p.c.

In particolare, dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni di diritto prospettate, la Cassazione ha altresì evidenziato che le stesse non possono dirsi già risolte, sottolineando come la portata applicativa della decisione n. 41994 del 2021 a Sezioni Unite sia stata oggetto di diverse pronunce della stessa giurisprudenza di legittimità, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell'epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell'accertamento dell'autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell'istanza stragiudiziale ovvero necessità dell'iniziativa di carattere giurisdizionale”), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti.

Per la Cassazione le questioni sollevate “sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute”.

Le diverse opzioni ermeneutiche, adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, rendono inoltre sussistente anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, rendendo così senz’altro opportuna l'assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni unite per l'enunciazione dei principi di diritto.

Per leggere il testo completo dell’ordinanza della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2025 clicca qui.

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