Sostenibilità e due diligence: pubblicata la nuova direttiva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio ‘che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità’.

La direttiva, entrata in vigore il 18 marzo 2026, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro dodici mesi. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni dirette a modificare in modo significativo il quadro normativo della sostenibilità per le imprese.

L’ambito soggettivo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità è ora ridotto: è prevista l’applicazione alle imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori ad € 450 000 000 e che superano un numero medio di 1000 dipendenti occupati durante l’esercizio. Le PMI potranno aderire in via volontaria in virtù di principi semplificati che la Commissione dovrà adottare.

È introdotta anche la possibilità, per le cd. ‘imprese protette’, con meno di 1000 dipendenti, che operano nella catena del valore, che potranno rifiutare le richieste di dati di sostenibilità eccedenti i principi volontari.

Si segnala, tra le altre cose, la modifica dell’art. 29 della Dir (UE) 2024/1760 che ora così recita:

Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento

“2.   Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.

3.Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non ostacolino indebitamente l’avvio di procedimenti per il risarcimento del danno e, in ogni caso, non siano più restrittive delle norme sui regimi nazionali di responsabilità civile generale;

i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno ai sensi della presente direttiva sono di almeno cinque anni e, in ogni caso, non inferiori al termine di prescrizione stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale;

i termini di prescrizione non iniziano a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che i ricorrenti siano a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza:

i) del comportamento e del fatto che esso costituisce una violazione;

ii) del fatto che la violazione li ha danneggiati; e

iii) dell’identità dell’autore della violazione;

b) le spese processuali non siano eccessivamente onerose per i ricorrenti per rivolgersi alla giustizia;

c) i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti inibitori, anche mediante procedimenti sommari; tali provvedimenti inibitori assumono la forma di misure definitive o provvisorie, per porre fine alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, compiendo un’azione o cessando una condotta;

e) qualora sia avanzata una domanda di risarcimento e il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno e abbia indicato che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale;

i giudici nazionali limitino la divulgazione degli elementi di prova richiesti a quanto necessario e proporzionato per sostenere una domanda o potenziale domanda di risarcimento del danno e limitino la conservazione degli elementi di prova a quanto necessario e proporzionato per sostenere tale domanda di risarcimento del danno; nel determinare se un ordine di divulgazione o di conservazione delle prove sia proporzionato, i giudici nazionali esaminino in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; la portata e i costi della divulgazione nonché i legittimi interessi di tutte le parti, compresi eventuali terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate;

gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini dell’azione per il risarcimento del danno; gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle; gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle.

4.   Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.

5.  La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.

Quando il danno è stato causato congiuntamente dalla società, dalla sua filiazione e da un partner commerciale diretto o indiretto, essi sono responsabili in solido, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale relative alle condizioni della responsabilità in solido e ai diritti di regresso.

6.   Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva non limitano la responsabilità delle società ai sensi dei sistemi giuridici dell’Unione o nazionali e lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva”.

In argomento si richiama La responsabilità civile alla prova della sostenibilità. Si veda anche Sostenibilità e dovere di diligenza per le imprese nonchéDue diligence aziendale sulla sostenibilità.

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Maria Santina Panarella
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