Licenziamento nelle piccole imprese per i ‘vecchi assunti’: no al tetto delle sei mensilità

Il limite delle sei mensilità da riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo può essere superato anche nel caso di rapporti tra ‘vecchi assunti’ e imprese che occupano meno di quindici lavoratori.

Con sentenza n. 174 pubblicata il 22 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), limitatamente alle parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.

Il Tribunale di Livorno aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE.

Richiamato il quadro normativo relativo ai licenziamenti illegittimi e le pronunce della medesima Corte intervenute negli ultimi anni in materia di tutela indennitaria, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’attuale coesistenza nell’ordinamento di due normative aventi ad oggetto le conseguenze dei licenziamenti illegittimi nelle imprese che non raggiungono la soglia dimensionale fissata dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Come è noto, per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, la disciplina di riferimento è dettata dall’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, come inciso dalla citata sentenza n. 118 del 2025. Per i dipendenti assunti prima di tale data, il regime rimane invece quello previsto dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966.

A tali ultimi lavoratori – ferma la tutela reintegratoria “piena” prevista, indipendentemente dal requisito dimensionale, dai primi due commi dell’art. 18 statuto lavoratori riformato nel 2012 per i licenziamenti discriminatori, verbali o nulli per altra causa – il datore di lavoro, in alternativa alla riassunzione entro tre giorni, può scegliere di corrispondere una indennità determinata in un “importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

Entro questa forbice, il sistema disegnato dalla legge n. 604 del 1966 non prevede una graduazione della tutela monetaria in relazione al tipo e alla gravità del vizio dell’atto espulsivo, ma contempla i criteri per orientare il giudice nella determinazione, in concreto, dell’importo dell’indennità all’interno dell’indicato intervallo.

Nel reputare fondata la questione, la Corte ha premesso che la sentenza n. 194/2018, aveva dettato una serie di principi generali in ordine alla tutela indennitaria, da riconoscersi, a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro, al lavoratore cui sia intimato un licenziamento illegittimo. Tale licenziamento, anche se efficace, in quanto idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito, essendo adottato in violazione della norma imperativa secondo cui il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo. La tutela monetaria da attribuire al lavoratore deve essere tale da consentire al giudice di operare una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, in quanto il rispetto del principio di eguaglianza presidiato dall’art. 3 Cost. impone di evitare che siano trattate in modo ingiustificatamente omogeneo situazioni che ben possono essere differenti.

Occorre, poi, assicurare l’adeguatezza del risarcimento, affinché esso possa rispondere alla sua primaria funzione riparatorio-compensativa del danno sofferto dal lavoratore e costituire un congruo ristoro del concreto pregiudizio subito a causa del licenziamento illegittimo.

Infine, deve essere garantita un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, perché un tale comportamento compromette l’equilibrio degli obblighi assunti nel contratto. L’obiettivo da perseguire, infatti, è la realizzazione di un bilanciato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro.

A fronte dell’inerzia dimostrata dal legislatore a seguito della lesione di parametri costituzionali già accertata dalla sentenza n. 183 del 2022, la Corte  ha ricordato che, con la sentenza n. 118 del 2025 (ne avevamo parlato in Licenziamento nelle piccole imprese: costituzionalmente illegittimo il tetto di sei mensilità all’indennità risarcitoria), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

Per giungere a tale decisione, si è evidenziato che, pur nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative, l’esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi, se può consentire una “moderazione” del ristoro spettante al lavoratore al cospetto di un licenziamento illegittimo che l’ordinamento […] qualifica comunque come illecito, non ne autorizza certo il sostanziale sacrificio.

Di conseguenza, l’imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, è stata considerata confliggente con i principi costituzionali, “dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore”.

Tanto premesso, secondo la Corte, l’art. 8 della legge n. 604 del 1966 replica tutti i vizi di legittimità costituzionale che la sentenza n. 118 del 2025 ha riscontrato nel tetto indennitario di analoga misura di cui all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015.

Una forbice tra 2,5 e sei mensilità – al pari di quella, sostanzialmente analoga, indicata come esempio paradigmatico dalla sentenza n. 118 del 2025 (da tre a sei mensilità nel caso dei licenziamenti illegittimi di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015) – “comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità; nonché si connota al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, adeguato a garantirne la dignità, nel rispetto del principio di eguaglianza; risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito”.

Inoltre, un intervallo così esiguo priva di reale significato pratico l’applicazione dei criteri previsti dallo stesso art. 8 della legge n. 604 del 1966, ai fini della necessaria personalizzazione della risposta riparatoria-compensativa del danno sofferto dal lavoratore ingiustamente licenziato.

La Corte ha poi evidenziato un ulteriore profilo.

Per effetto della sentenza n. 118 del 2025, ai dipendenti assunti da datori di lavoro “sotto soglia” dopo il 7 marzo 2015 è ora riconosciuta, tendenzialmente, una tutela indennitaria quantitativamente più elevata rispetto a quella dei lavoratori assunti nelle “piccole imprese” in data antecedente.

Ciò accade, ad esempio, con riferimento al caso – disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – del licenziamento per il quale non ricorrono gli estremi del giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o della giusta causa, essendo oggi prevista la possibilità di determinare l’indennità spaziando tra un minimo di tre e un massimo di diciotto mensilità.

È senz’altro vero che, per costante giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche; tuttavia – precisa la Corte - quella stessa giurisprudenza ha affermato che la discrezionalità del legislatore nel delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme deve essere esercitata pur sempre “nel rispetto del canone di ragionevolezza”.

Per porre rimedio ai vizi così riscontrati, la Corte è intervenuta sulla possibilità di incrementare la misura dell’indennità fino a dieci o quattordici mensilità, in favore dei lavoratori con anzianità superiore rispettivamente a dieci o a venti anni, già prevista dallo stesso articolo 8 della legge numero 604 del 1966, in presenza di un’occupazione nell’impresa superiore, nel complesso, a quindici prestatori di lavoro.

Poiché la normativa in esame si applica solo ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 – che hanno quindi maturato almeno dieci anni di anzianità –, la Corte ha evidenziato come il vero limite a un indennizzo economico conforme alla Costituzione sia rappresentato proprio dal requisito dimensionale previsto dall'ultima parte dell'articolo 8.

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Maria Santina Panarella
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