Limiti temporali per la fruizione del congedo parentale

Con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS ha fornito indicazioni amministrative e procedurali in ordine all’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale.

La legge di bilancio 2026 (ne avevamo parlato in Legge di bilancio 2026: ecco le principali novità in materia lavoro) ha aumentato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.

Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.

Le novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU).

L’Inps ha poi informato di aver aggiornato la procedura “Domande di maternità e paternità” da utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.

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Maria Santina Panarella
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