Legge di bilancio 2026: ecco le principali novità in materia lavoro

La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Nel solco del resoconto svolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sul sito istituzionale, si riporta qui di seguito una sintesi delle misure introdotte in materia di lavoro.

Revisione della disciplina dell’IRPEF. È prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50 mila euro).

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali. È introdotto l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% degli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente - nell’anno 2025 - non superiore a 33mila euro.

Detassazione dei premi di produttività. Viene circoscritta ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e ridotta all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata è innalzato a 5mila euro (precedentemente fissato in 3mila euro).

Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. La norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile) viene estesa all’anno 2026.

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per il periodo d’imposta 2026, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL);
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL).

La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40mila euro.

Aumento esenzione buoni pasto elettronici. La soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica è elevata da 8 a 10 euro.

Misure in favore delle imprese del settore agricolo. È prorogata al 2026 la misura prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2017 nella quale si prevede che, ai fini IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

•             0%, fino a 10mila euro;

•             50%, oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;

•             100%, oltre 15mila euro.

Sono escluse da tale misura di favore le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.


Condizioni di accesso al regime forfetario. È confermata, per l’anno 2026, l’elevazione a 35mila euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfettario.

Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE.  Nella componente patrimoniale rilevante per la definizione dell’ISEE, si terrà conto anche delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza. Nelle more dell’adeguamento del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, sono modificati, ai fini dell’accesso ad alcune prestazioni, i criteri di calcolo della situazione patrimoniale.


Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. È esclusa, a determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario. La misura è possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore degli Enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.


Assunzioni a tempo indeterminato. È autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. È previsto che tali risorse vengano destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Liquidazione anticipata della NASpI in 2 rate. È previsto che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, ma in 2 rate:

•             la prima pari al 70% dell'intero importo;

•             la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l'assegno ordinario di invalidità).

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. L’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose è sterilizzato. Per le restanti categorie di lavoratori, l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Per il personale militare delle forze armate, è previsto dal primo gennaio 2028 - oltre all’aumento generale - l'incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento. Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di tre mesi per effetto della riduzione da12 a 9 mesi del termine entro cui l’ente erogatore deve provvedere al pagamento.

Disposizioni in materia di previdenza complementare. Dal primo luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. A decorrere dal primo gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta:

•             per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora si tratti di contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

•             per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

•             per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro. Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario) L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione:

  1. il diritto di fruire del congedo parentale è esteso fino al 14° anno di età del bambino, in luogo degli attuali 12 anni;
  2. il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità è esteso fino al 14°anno di età del bambino;
  3. è esteso il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
  4. le previsioni sono estese anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

  • è innalzato a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo è elevato da 8 a 14 anni.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.

Istituzione del Fondo per il benessere psicologico. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Fondo per il benessere psicologico con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate:

  • alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;
  • a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Il riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Dal primo gennaio 2026 è modificata la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. È disposto un incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa.

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Maria Santina Panarella
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